(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 155)
 
                              Art. 155. 
 
                       (Art. 156 T. U. 1926). 
 
  I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi  di
sussistenza, tenuti per  legge  agli  alimenti  e  in  condizione  di
poterli prestare, sono diffidati dall'autorita'  locale  di  pubblica
sicurezza ad adempiere al loro obbligo. 
 
  Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida,  l'inabile  al
lavoro e' ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per
promuovere il giudizio per gli alimenti.