(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 156)
 
                              Art. 156. 
 
                       (Art. 157 T. U. 1926). 
 
  Salvo quanto e' disposto  in  materia  ecclesiastica,  non  possono
essere fatte, senza licenza del questore,  raccolte  di  fondi  o  di
oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo  della  stampa  o  con
liste di sottoscrizione. 
 
  La licenza puo' essere  conceduta  soltanto  nel  caso  in  cui  la
questua, colletta o raccolta di  fondi  o  di  oggetti,  abbia  scopo
patriottico o scientifico ovvero di  beneficenza  o  di  sollievo  da
pubblici infortuni. 
 
  Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa. 
 
  La licenza stessa vale solamente per  i  Comuni  nell'ambito  della
provincia in cui e' rilasciata.