Art. 156. (Art. 157 T. U. 1926). Salvo quanto e' disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione. La licenza puo' essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni. Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa. La licenza stessa vale solamente per i Comuni nell'ambito della provincia in cui e' rilasciata.