Dichiarazione congiunta n. 1 In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 11 (Ferie e recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF - Dip. Ragioneria generale Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. Funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'. Dichiarazione congiunta n. 2 Al fine di incentivare l'adozione di misure per la prevenzione delle molestie sessuali e per la tutela della dignita' delle lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l'adozione, da parte degli enti, di codici di comportamento relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle indicazioni gia' fornite con il codice tipo in materia, allegato al CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Art. 48 «Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro»). Dichiarazione congiunta n. 3 In relazione agli incrementi del Fondo condizioni di lavoro e incarichi e del Fondo premialita' e fasce, rispettivamente previsti dall'art. 80, comma 3, lettera a) e dall'art. 81, comma 3, lettera a), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. Dichiarazione congiunta n. 4 Le parti, nella redazione delle norme contrattuali in materia disciplinare, hanno ritenuto utile, per favorire la massima conoscenza e chiarezza, fra i dipendenti, di una cosi' rilevante e delicata materia, inserire vari riferimenti alle norme di legge. Tali riferimenti, avendo finalita' meramente ricognitive, non costituiscono interventi contrattuali innovativi o modificativi sulle prescrizioni di legge. Dichiarazione congiunta n. 5 Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un delicato equilibrio fra gli interessi delle parti, in funzione delle disponibilita' economiche complessivamente stanziate anche in funzione della necessita' di determinare un equilibrio nell'insieme delle conclusioni contrattuali del settore pubblico. Per questo motivo si conviene che qualora i contenuti del Contratto dell'area della Dirigenza medica e sanitaria fossero incoerenti con quanto sopra affermato e determinassero significativi scostamenti negli istituti contrattuali comuni e affini, ivi compresi gli effetti di ricaduta sul personale del comparto dell'attivita' libero professionale intra-moenia, esse si incontreranno per armonizzarle con quelle del presente contratto. Dichiarazione congiunta n. 6 Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. n. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni gia' espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21 febbraio 2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.