(Allegato-Dichiarazioni congiunte)
 
                    Dichiarazione congiunta n. 1 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma  11  (Ferie  e
recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto
che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.
5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge n. 135 del
2012 (MEF -  Dip.  Ragioneria  generale  Stato  prot.  77389  del  14
settembre 2012 e prot. 94806 del 9  novembre  2012  -  Dip.  Funzione
pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033  dell'8  ottobre
2012), all'atto della cessazione del servizio  le  ferie  non  fruite
sono monetizzabili solo nei casi in cui  l'impossibilita'  di  fruire
delle ferie non e' imputabile  o  riconducibile  al  dipendente  come
nelle ipotesi di decesso,  malattia  e  infortunio,  risoluzione  del
rapporto di lavoro per  inidoneita'  fisica  permanente  e  assoluta,
congedo obbligatorio per maternita' o paternita'. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 2 
 
    Al fine di incentivare l'adozione di misure  per  la  prevenzione
delle  molestie  sessuali  e  per  la  tutela  della  dignita'  delle
lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l'adozione, da parte
degli  enti,  di  codici  di  comportamento  relativi  alle  molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle  indicazioni
gia' fornite  con  il  codice  tipo  in  materia,  allegato  al  CCNL
integrativo del 20  settembre  2001  (Art.  48  «Codice  di  condotta
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro»). 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 3 
 
    In relazione agli incrementi del Fondo  condizioni  di  lavoro  e
incarichi e del Fondo premialita' e fasce,  rispettivamente  previsti
dall'art. 80, comma 3, lettera a) e dall'art. 81,  comma  3,  lettera
a), le parti  ritengono  concordemente  che  gli  stessi,  in  quanto
derivanti da risorse  finanziarie  definite  a  livello  nazionale  e
previste nei quadri di finanza pubblica, non  siano  assoggettati  ai
limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 4 
 
    Le parti, nella redazione delle  norme  contrattuali  in  materia
disciplinare,  hanno  ritenuto  utile,  per   favorire   la   massima
conoscenza e chiarezza, fra i dipendenti, di una  cosi'  rilevante  e
delicata materia, inserire vari riferimenti alle norme di legge. Tali
riferimenti,   avendo   finalita'    meramente    ricognitive,    non
costituiscono interventi contrattuali innovativi o modificativi sulle
prescrizioni di legge. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 5 
 
    Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  le   conclusioni
contrattuali raggiunte realizzano  un  delicato  equilibrio  fra  gli
interessi delle parti, in funzione  delle  disponibilita'  economiche
complessivamente stanziate anche  in  funzione  della  necessita'  di
determinare un equilibrio nell'insieme delle conclusioni contrattuali
del settore pubblico. 
    Per questo  motivo  si  conviene  che  qualora  i  contenuti  del
Contratto  dell'area  della  Dirigenza  medica  e  sanitaria  fossero
incoerenti con quanto sopra affermato e determinassero  significativi
scostamenti negli istituti contrattuali comuni e affini, ivi compresi
gli effetti di ricaduta sul  personale  del  comparto  dell'attivita'
libero  professionale  intra-moenia,  esse   si   incontreranno   per
armonizzarle con quelle del presente contratto. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 6 
 
    Le parti prendono atto  positivamente  del  pronunciamento  della
Corte dei conti Sezione autonomie  (Sezione  delle  autonomie.  n.  6
/SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni gia' espresse
dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla  Ipotesi
di CCNL sottoscritta in data 21  febbraio  2018,  chiarisce  che  gli
incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti  ai
limiti dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.