Art. 31. Spetta all'Autorita' politica del circondario rilasciare permessi per porto d'armi. Chiunque ritenga o faccia raccolta d'armi, dovra' farne denunzia all'Autorita' politica locale. Chiunque stabilisca fabbriche d'armi o importi dall'estero armi in quantita' eccedente il proprio uso, dovra' darne avviso preventivo al prefetto.