(Allegato B-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
  Spetta all'Autorita' politica del circondario  rilasciare  permessi
per porto d'armi. 
 
  Chiunque ritenga o faccia raccolta d'armi,  dovra'  farne  denunzia
all'Autorita' politica locale. 
 
  Chiunque stabilisca fabbriche d'armi o importi dall'estero armi  in
quantita' eccedente il proprio uso, dovra' darne avviso preventivo al
prefetto.