ART. 69 (L) (Spese escluse) 1. Sono escluse dalle spese di giustizia: a) la sepoltura dei detenuti; b) la traduzione dei detenuti; c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico; d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.