ART. 69 (L)
                            (Spese escluse)

     1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
     a) la sepoltura dei detenuti;
     b) la traduzione dei detenuti;
     c)  il  trasporto,  la  custodia  e  la  sepoltura delle persone
  decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
     d)  il  trasporto  degli  atti  processuali  e degli oggetti che
  servono al processo.