ART. 70 (L)
                         (Spese straordinarie)

     1.  Sono  spese  straordinarie  quelle non previste nel presente
  testo  unico  e ritenute indispensabili dal magistrato che procede,
  il quale applichera', in quanto compatibili, le disposizioni di cui
  agli  articoli  61,  62  e  63  e dell'articolo 277 e per l'importo
  utilizzera'   prezzari   analoghi.   Il  decreto  di  pagamento  e'
  disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.