Articolo 128
     Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

   1.  I  beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali
non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma
delle  leggi  20  giugno  1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti   al  procedimento  di  cui  all'articolo  14.  Fino  alla
conclusione   del  procedimento  medesimo,  dette  notifiche  restano
comunque valide agli effetti di questa Parte.
   2.  Conservano  altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma
degli  articoli  2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le
dichiarazioni  adottate  e  notificate  a  norma dell'articolo 36 del
decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e
degli  articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
   3.   In   presenza   di  elementi  di  fatto  sopravvenuti  ovvero
precedentemente  non  conosciuti  o  non  valutati, il Ministero puo'
rinnovare,  d'ufficio  o  a  richiesta del proprietario, possessore o
detentore  interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che
sono  stati  oggetto  delle  notifiche  di cui al comma 2, al fine di
verificare    la   perdurante   sussistenza   dei   presupposti   per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
   4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del
procedimento  di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero
avverso  la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche
quando   esso   sia  stato  avviato  d'ufficio,  e'  ammesso  ricorso
amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
 
          Note all'art. 128:
              -  La  legge  20 giugno 1909, n. 364, "che stabilisce e
          fissa  norme per l'inalienabilita' delle antichita' e belle
          arti",  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
          28 giugno 1909.
              -   La   legge   11 giugno   1922,   n.  778,  recante:
          "Provvedimenti  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
          degli   immobili  di  particolare  interesse  storico",  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 148 del 24 giugno
          1922.
              - Gli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939,
          n.  1089,  concernente  la  "Tutela  delle cose d'interesse
          artistico  e  storico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 184 dell'8 agosto 1939, dispongono:
              "Art. 2. - Sono altresi' sottoposte alla presente legge
          le  cose  immobili che, a causa del loro riferimento con la
          storia  politica,  militare, della letteratura, dell'arte e
          della  cultura  in  genere,  siano  state  riconosciute  di
          interesse  particolarmente  importante  e come tali abbiano
          formato  oggetto di notificazione, in forma amministrativa,
          del Ministro per la educazione nazionale.
              La  notifica,  su richiesta del Ministro, e' trascritta
          nei  registri  delle  Conservatorie  delle  ipoteche  ed ha
          efficacia  nei  confronti  di ogni successivo proprietario,
          possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
              Art.  3.  -  Il  Ministro  per  l'educazione  nazionale
          notifica  in  forma  amministrativa ai privati proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate
          all'art.   1   che   siano   di  interesse  particolarmente
          importante.
              Trattandosi  di immobili per natura o di pertinenze, si
          applicano  le  norme  di cui al secondo comma dell'articolo
          precedente.
              L'elenco   delle   cose   mobili,  delle  quali  si  e'
          notificato   l'interesse   particolarmente  importante,  e'
          conservato  presso il Ministero dell'educazione nazionale e
          copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del
          Regno.
              Chiunque abbia interesse puo' prenderne visione.
              Art.  5.  -  Il  Ministro  per  l'educazione nazionale,
          sentito  il  Consiglio  nazionale  della  educazione, delle
          scienze  e  delle  arti  puo' procedere alla notifica delle
          collezioni  o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e
          particolari   caratteristiche  ambientali,  rivestono  come
          complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
              Le  collezioni  e  le serie notificate non possono, per
          qualsiasi  titolo,  essere smembrate senza l'autorizzazione
          del Ministro per l'educazione nazionale.
              Art.  21.  -  Il Ministro per l'educazione nazionale ha
          facolta'  di  prescrivere le distanze, le misure e le altre
          norme  dirette  ad  evitare  che  sia  messa in pericolo la
          integrita'  delle  cose immobili soggette alle disposizioni
          della  presente  legge, ne sia danneggiata la prospettiva o
          la  luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente o di
          decoro.
              L'esercizio  di  tale  facolta'  e'  indipendente dalla
          applicazione  dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di
          piani regolatori.
              Le  prescrizioni  dettate  in base al presente articolo
          devono  essere,  su  richiesta del Ministro, trascritte nei
          registri   delle  Conservatorie  delle  ipoteche  ed  hanno
          efficacia  nei  confronti  di ogni successivo proprietario,
          possessore  o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui
          le prescrizioni stesse si riferiscono".
              - L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
          30 settembre   1963,  n.  1409,  recante:  "Norme  relative
          all'ordinamento  ed  al  personale degli Archivi di Stato",
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre
          1963, dispone:
              "Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico).
          -  E'  compito  dei sovrintendenti archivistici dichiarare,
          con   provvedimento   motivato   da   notificare  in  forma
          amministrativa,  il notevole interesse storico di archivi o
          di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o
          detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
              Contro  i  provvedimenti  dei  sovrintendenti i privati
          possono  ricorrere,  nel  termine  di  sessanta  giorni, al
          Ministro  per  l'interno  che  decide,  udita la Giunta del
          Consiglio superiore degli archivi".
              -  Gli  articoli 6,  7,  8 e 49 del decreto legislativo
          29 ottobre  1999,  n.  490,  recante:  "testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
          n. 352", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, dispongono:
              "Art. 6 (Dichiarazione). - 1. Salvo quanto disposto dal
          comma 4,  il Ministero dichiara l'interesse particolarmente
          importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera
          a)  appartenenti  a  soggetti  diversi  da  quelli indicati
          all'art. 5, comma 1.
              2.   Il   Ministero   dichiara   altresi'   l'interesse
          particolarmente  importante delle cose indicate all'art. 2,
          comma   l,   lettera   b),  l'eccezionale  interesse  delle
          collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,
          lettera  c)  e  il  notevole  interesse  storico  dei  beni
          indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
              3.  Gli  effetti  della  dichiarazione  sono  stabiliti
          dall'art. 10.
              4.   La  Regione  competente  per  territorio  dichiara
          l'interesse  particolarmente importante delle cose indicate
          nell'art.  2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In
          caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma
          dell'art.  9,  comma  3,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
              Art.   7  (Procedimento  di  dichiarazione).  -  1.  Il
          Ministero  avvia  il procedimento di dichiarazione previsto
          dell'art.  6  direttamente  o  su  proposta  formulata  dal
          soprintendente,  anche  su  richiesta  della regione, della
          provincia   o   del   comune,   dandone   comunicazione  al
          proprietario, possessore o detentore.
              2.   La  comunicazione  ha  per  oggetto  gli  elementi
          identificativi  del  bene  e  la sua valutazione risultante
          dall'atto  di  iniziativa  o  dalla proposta, l'indicazione
          degli  effetti  previsti  dal comma 4 nonche' l'indicazione
          del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la
          presentazione di eventuali osservazioni.
              3.   Allorche'   il   procedimento  riguardi  complessi
          immobiliari,  la  comunicazione  e' inviata anche al Comune
          interessato.
              4.  La  comunicazione  comporta  l'applicazione, in via
          cautelare,  delle disposizioni previste dalla sezione I del
          Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.
              5.  Gli  effetti  indicati  al  comma  4  cessano  alla
          scadenza  del termine del procedimento di dichiarazione che
          il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.
              6.  Le  regioni  applicano  le disposizioni indicate ai
          commi  precedenti  nell'esercizio  delle  funzioni indicate
          all'art. 6, comma 4.
              Art.  8  (Notificazione  della  dichiarazione). - 1. La
          dichiarazione   prevista   dall'art.  6  e'  notificata  al
          proprietario,  possessore  o  detentore  delle  cose che ne
          formano oggetto.
              2.  Ove  si  tratti  di  cose  soggette  a  pubblicita'
          immobiliare  la  dichiarazione, su richiesta del Ministero,
          e'  trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei
          confronti  di  ogni  successivo  proprietario, possessore o
          detentore a qualsiasi titolo.
              3.  Le  dichiarazioni  adottate  dalle  regioni a norma
          dell'art. 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.
              Art.  49  (Prescrizioni  di  tutela indiretta). - 1. Il
          Ministero,   anche   su  proposta  del  soprintendente,  ha
          facolta'  di  prescrivere le distanze, le misure e le altre
          norme   dirette  ad  evitare  che  sia  messa  in  pericolo
          l'integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni
          di  questo  Titolo,  ne sia danneggiata la prospettiva o la
          luce  o  ne  siano  alterate le condizioni di ambiente e di
          decoro.
              2.  L'esercizio  di tale facolta' e' indipendente dalle
          previsioni   dei  regolamenti  edilizi  e  degli  strumenti
          urbanistici.
              3.  La  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  e'
          eseguita  con  le  modalita' previste dall'art. 7, comma 2,
          ovvero,  se  per  il numero di destinatari la comunicazione
          personale  non  sia  possibile  o  risulti  particolarmente
          gravosa,  mediante  idonee  forme  di  pubblicita'.  Con la
          comunicazione  personale  l'amministrazione  ha facolta' di
          adottare provvedimenti cautelari.
              4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo
          sono  trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia
          nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
          detentore,   a   qualsiasi   titolo,   della  cosa  cui  le
          prescrizioni stesse si riferiscono.
              5.    Nel   caso   di   complessi   immobiliari,   alla
          comunicazione si applica anche la disposizione dell'art. 7,
          comma 3".