Articolo 130
                Disposizioni regolamentari precedenti

   1.  Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal
presente  codice,  restano  in  vigore,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  dei  regolamenti  approvati  con regi decreti 2 ottobre
1911,  n.  1163  e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione
regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
 
          Note all'art. 130:
              -  Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il
          «Regolamento per gli Archivi di Stato», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 1911.
              -  Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante il
          «Regolamento  di  esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n.
          364  e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichita' e le belle
          arti»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          5 giugno 1913.