Art. 55 (L)
      Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
  1.  Nel  caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di
pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di
esproprio  o  dichiarativo  della  pubblica  utilita'  alla  data del
30 settembre  1996, ai fini della determinazione del risarcimento del
danno   si   applicano  i  criteri  previsti  dall'articolo  43,  con
esclusione  della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento
dell'importo nella misura del dieci per cento. (L)   2. Il comma 1 si
applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1997. (L)