Art. 58 (L)
                        Abrogazione di norme
  1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano
abrogati:      1)  la  legge  25 giugno  1865,  n. 2359, e successive
modificazioni  ed  integrazioni;     2) la legge 18 dicembre 1879, n.
5188;      3)  la  legge  15 gennaio  1885,  n. 2892;     4) il regio
decreto  12 marzo  1885,  n.  3003;      5) il regio decreto 12 marzo
1885,  n.  3004;      6)  l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n.
4730;      7)  il  regio  decreto  3  gennaio  1889,  n. 5902;     8)
l'articolo  4  della legge 20 luglio 1890, n. 6980;     9) l'articolo
37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;     10) la legge 7 luglio 1902,
n.  290;      11)  l'articolo  4  della  legge 7 luglio 1902, n. 306;
    12)  l'articolo  47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;     13) il
regio  decreto  14 gennaio  1904,  n.  27;     14) l'articolo 2 della
legge 30 giugno 1904, n. 293;     15) gli articoli 4 e 18 della legge
8  luglio  1904,  n. 351;     16) l'articolo 31 della legge 25 giugno
1906,  n.  255;      17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n.
390;      18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;     19) gli articoli 76
e  77  della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge
7 aprile   1921,   n.  368,  e  dall'articolo  1  del  regio  decreto
24 settembre  1923,  n. 2119;     20) gli articoli 5 e 18 della legge
11 luglio 1907, n. 502;     21) l'articolo 58 della legge 10 novembre
1907,  n. 844;     22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n.
89;      23)  gli  articoli  2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
    24)  la  legge  5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8
della legge 12 marzo 1911, n. 258;     25) la legge 5 luglio 1908, n.
378;      26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908,
n.  445;      27)  gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n.
12;      28)  l'articolo  3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
    29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;     30)
il  decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;     31) gli articoli 4 e 12
delle  leggi 30 giugno 1909, n. 407;     32) l'articolo 2 della legge
17  luglio  1910, n. 578;     33) l'articolo 19 della legge 13 aprile
1911,  n.  311;      34)  l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n.
487;     35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;     36)
l'articolo  3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;     37) la legge 12
luglio 1912, n. 783;     38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;     39)
la  legge 23 giugno 1912, n. 621;     40) la legge 30 giugno 1912, n.
746;      41)  la  legge  12 luglio 1912, n. 866;     42) la legge 21
luglio 1912, n. 902;     43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;     44)
la  legge 26 giugno 1913, n. 776;     45) la legge 26 giugno 1913, n.
807;     46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;     47) il regio decreto
25 febbraio   1915,   n.   205;       48)   l'articolo  3  del  regio
decreto-legge  29 aprile  1915, n. 582;     49) gli articoli da 173 a
185  del  testo  unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n.
1399,  come  modificati  dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre
1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n.
3146,  dall'articolo  27  del  decreto-legge  9 marzo  1924,  n. 494,
dall'articolo  2,  lettere  a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n.
3193,  dall'articolo  1  del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919,
dalla   legge   11 dicembre   1952,   n.  2467;      50)  il  decreto
luogotenenziale  27 febbraio  1919,  n.  219,  convertito nella legge
24 agosto  1921, n. 1290;     51) gli articoli 30, secondo comma, 32,
33,  34  e  39  del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;     52) il
regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;     53) gli articoli 39 e 48 del
regio  decreto  30 dicembre  1923, n. 3267;     54) la legge 3 aprile
1926,  n.  686;      55)  l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio
1928,  n.  577;     56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio
1931, n. 981;     57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
    58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n.
1849,  come  sostituito  dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;     59) il
testo   unico   delle  disposizioni  sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici,  approvato  col  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
limitatamente  agli  articoli  29,  33,  34 e 123 ed alle altre norme
riguardanti  l'espropriazione;      60)  l'articolo 46, quarto comma,
del  testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
    61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302,
convertito  nella  legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla
legge 2 aprile 1968, n. 426;     62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17,
18,  19,  20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;     63)
l'articolo  7  del  decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154;     64)
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;     65)
l'articolo  4  del  decreto  legislativo  14 dicembre  1947, n. 1598;
    66)  gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n.
409;      67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n.
740;     68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;
    69)  l'articolo  23  della legge 28 febbraio 1949, n. 43;     70)
l'articolo  21,  secondo  comma,  della  legge 2 luglio 1949, n. 408;
    71)  l'articolo  4,  comma  1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
    72)  la  legge 12 maggio 1950, n. 230;     73) l'articolo 4 della
legge  10  agosto  1950, n. 646;     74) la legge 21 ottobre 1950, n.
841;      75)  gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
    76)  l'articolo  2  della legge 4 novembre 1951, n. 1295;     77)
l'articolo  3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;     78) l'articolo 23
della  legge  10 febbraio 1953, n. 136;     79) l'articolo 5, secondo
comma,  della  legge  9  febbraio 1954, n. 640;     80) l'articolo 10
della  legge  9 agosto 1954, n. 645;     81) l'articolo 4 della legge
10 agosto  1950,  n. 646, come modificato dall'articolo 3 della legge
22 marzo  1952,  n.  166;      82) l'articolo 8 della legge 21 maggio
1955,  n.  463;      83)  la  legge  4 febbraio  1958,  n.  158, come
modificata  dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;     84) l'articolo 4
della legge 13 giugno 1961, n. 528;     85) l'articolo 11 della legge
24  luglio  1961,  n. 729;     86) la legge 1 dicembre 1961, n. 1441;
    87)  l'articolo  12  della  legge  18 aprile  1962,  n. 167, come
sostituito  dalla  legge 21 luglio 1965, n. 904;     88) l'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
    89)  l'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
18 marzo  1965,  n.  342;      90) l'articolo 1, comma 2, del decreto
legge  29 marzo  1966,  n. 128, come convertito nella legge 26 maggio
1966,  n.  311;      91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge
23 febbraio  1967, n. 104;     92) l'articolo 14, ultimo comma, della
legge  28 luglio  1967,  n.  1641;      93) gli articoli 29 e 147 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1967, n. 1523;
    94)  gli  articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n.
79,  come  convertito  nella  legge 18 marzo 1968, n. 241;     95) la
legge  20 marzo  1968,  n.  391;      96)  l'articolo  2  della legge
19 novembre   1968,  n.  1187;      97)  l'articolo  20  della  legge
5 febbraio  1970,  n.  21;      98)  l'articolo  64, primo comma, del
decreto  legge  26 ottobre  1970, n. 745, come convertito nella legge
18 dicembre   1970,  n.  1034;      99)  il  titolo  II  della  legge
22 ottobre 1971, n. 865;     100) l'articolo 15, secondo comma, della
legge  1  giugno  1971, n. 291;     101) l'articolo 1 ter del decreto
legge   28 dicembre  1971,  n.  1119,  come  convertito  nella  legge
25 febbraio  1972,  n.  13;      102) il decreto del Presidente della
Repubblica  30 dicembre  1972,  n.  1036;     103) l'articolo 185 del
testo  unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo   1973,  n.  156;      104)  l'articolo  4  del  decreto  legge
12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
    105)  l'articolo  4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974,
n.  115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;     106)
l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;     107) l'articolo
106  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;      108)  gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge
3 gennaio  1978,  n.  1,  e  successive modificazioni e integrazioni;
    109)  gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo  1978,  n.  218;     110)
l'articolo  11  del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto
1978,  n.  988:      111)  il decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio  1979,  n.  468;     112) l'articolo 8, ottavo comma, della
legge  24  aprile  1980, n. 146;     113) la legge 29 luglio 1980, n.
385;       114)   l'articolo  3,  quinto  comma,  del  decreto  legge
26 novembre  1980,  n.  776,  come convertito nella legge 22 dicembre
1980,  n.  874;      115)  il  decreto  legge  8 gennaio 1981, n. 58,
convertito  nella  legge 12 marzo 1981, n. 58;     116) l'articolo 80
del  decreto  legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge
14  maggio  1981,  n.  219,  come recepito nell'articolo 37 del testo
unico  approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la
parte  riguardante  la  determinazione  dell'indennita' di esproprio;
    117)  il  decreto  legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella
legge  28 settembre 1981, n. 535;     118) il decreto legge 29 maggio
1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;     119)
la  legge 29 luglio 1982, n. 481;     120) la legge 23 dicembre 1982,
n.   943;      121)  il  decreto  legge  29 dicembre  1983,  n.  747,
convertito  nella  legge 27 febbraio 1984, n. 18;     122) l'articolo
6,  quarto e quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19,
convertito  nella legge 18 aprile 1984, n. 80;     123) l'articolo 1,
comma  5-bis,  del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito
nella  legge  1  marzo  1985,  n. 42;     124) l'articolo 5, comma 5,
della  legge  2 luglio  1985, n. 372;     125) l'articolo 1, comma 1,
numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella
legge  18 aprile  1986,  n.  119;      126) l'articolo 14 del decreto
legge  29 dicembre  1987,  n. 534, convertito nella legge 29 febbraio
1988,  n.  47;      127)  l'articolo  3,  primo comma, della legge 27
ottobre  1988,  n.  458;      128)  l'articolo 4 della legge 6 agosto
1990,  n.  223;      129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre
1990,   n.   396,   per   la   parte  riguardante  la  determinazione
dell'indennita'  di  esproprio;      130)  la legge 2 maggio 1991, n.
158;      131)  l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n.  413;     132) la legge 2 maggio 1991, n. 158;     133) l'articolo
5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella
legge  8  agosto  1992,  n.  359;      134) l'articolo 16 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504;     135) l'articolo 1, comma
65,  della  legge  28 dicembre  1995,  n. 549;     136) l'articolo 3,
comma  65,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662;     137) l'articolo
32  della  legge  3 agosto  1999, n. 265;     138) l'articolo 121 del
testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    139)  l'articolo  12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;     140)
l'articolo  4,  comma  2,  della  legge 9 marzo 2001, n. 59;     141)
tutte  le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti
ed  i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilita' o di
indifferibilita'  e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza,
nonche'  quelle  riguardanti  la  determinazione  dell'indennita'  di
espropriazione o di occupazione d'urgenza.
 
          Note all'art. 58:
              -  La  legge  25 giugno  1865,  n.  2359,  e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale    8 luglio   1865,   recava   disposizioni   su:
          "Espropriazioni per causa di utilita' pubblica".
              -  La legge 18 dicembre 1879, n. 5188, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  8 luglio  1865, recava: "Modificazioni
          alla  legge  sulle espropriazioni per pubblica utilita' del
          25 giugno 1865, n. 2359".
              -  La  legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   19 gennaio   1885,  n.  14,  recava:
          disposizioni su: "Risanamento della citta' di Napoli".
              -  Il  regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1885, n. 71,
          approvava  il  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge
          15 gennaio  1885, n. 2892 (serie 3) relativa al risanamento
          della citta' di Napoli.
              -  Il  regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 marzo 1885, n. 60,
          approvava il regolamento per la procedura da seguirsi dalla
          giunta speciale di sanita' di Napoli.
              -  La  legge  14 luglio  1887,  n.  4730,  reca: "Legge
          concernente la tutela dei monumenti antichi nella citta' di
          Roma".
              -  Il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del Regno il 3 gennaio 1889, n.
          26,  approvava  il  regolamento  per  la giunta speciale di
          sanita' di Milano.
              -  La  legge  20 luglio  1890,  n.  6985,  reca: "Legge
          portante provvedimenti per la Citta' di Roma".
              - La legge 2 agosto 1987, n. 382, reca: "Legge portante
          provvedimenti per la Sardegna".
              -  La  legge  7 luglio  1902,  n. 290, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  Regno  il 21 luglio 1902, n. 169,
          recava:  "Provvedimenti per compire le opere di risanamento
          della citta' di Napoli".
              -  La  legge  7 luglio  1902,  n. 306, reca: "Legge che
          approva l'anticipazione di lire 12.500.000 sulle annualita'
          del   concorso  dello  Stato  nelle  opere  edilizie  e  di
          ampliamento della citta' di Roma".
              -  Il  regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale del Regno l'11 febbraio 1904, n.
          31,  approvava il regolamento per la esecuzione della legge
          7 luglio  1902,  n.  290,  sul  risanamento della citta' di
          Napoli.
              -  La  legge  30 giugno  1904, n. 293, reca: "Legge che
          autorizza  la  spesa  per  diverse  opere  pubbliche,  e la
          determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria
          del  bilancio  del Ministero dei lavori pubblici durante il
          quadriennio finanziario 1904-905 al 1907-908".
              -  La legge 8 luglio 1904, n. 351, reca: "Provvedimenti
          per il risorgimento economico della citta' di Napoli".
              -  La  legge  25 giugno  1906, n. 255, reca: "Legge che
          reca  provvedimenti  a  favore  della Calabria, converte in
          legge  i regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1906, numeri 69,
          70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della
          prima  rata  delle  due  imposte fondiarie nei comuni della
          Calabria  danneggiati dal terremoto ed include nuovi comuni
          nell'elenco dei danneggiati".
              -  La  legge  19 luglio  1906,  n.  390,  reca:  "Legge
          portante  alcuni  provvedimenti  a favore dei comuni, delle
          province  e  dei  privati,  danneggiati  dall'eruzione  del
          Vesuvio nell'aprile 1906".
              -  La  legge  7 luglio  1907,  n. 417, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  Regno  il 10 luglio 1907, n. 163,
          recava:  "Legge  che dichiara opera di pubblica utilita' la
          costruzione  della  nuova  sede per l'amministrazione della
          cassa  dei  depositi  e  prestiti  delle aziende speciali e
          degli istituti di previdenza".
              - La legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificata dalla
          legge  7 aprile  1921,  n. 368, e dall'articolo 1 del regio
          decreto  24 settembre  1923,  n.  2119,  reca: "Ordinamento
          dell'esercizio  di  Stato  delle  ferrovie  non concesse ad
          imprese private".
              - La legge 11 luglio 1907, n. 502, reca: "Provvedimenti
          per la citta' di Roma".
              -  Il  regio  decreto  10 novembre  1907, n. 844, reca:
          "Regio  decreto  che  approva  il  testo  unico delle leggi
          contenenti provvedimenti per la Sardegna".
              -  Il  regio  decreto  27 febbraio  1908,  n. 89, reca:
          "Testo unico di legge sulle case popolari o economiche".
              -  La  legge  6 aprile  1908,  n.  116: "Legge portante
          modificazioni  ed aggiunte a quella dell'11 luglio 1907, n.
          502,   sui   provvedimenti  per  la  citta'  di  Roma",  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1908, n.
          82".
              -  La legge 9 luglio 1908, n. 445: "Legge concernente i
          provvedimenti  a favore della Basilicata e della Calabria",
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1989,
          n. 8.
              -  Il  regio  decreto  25 aprile  1909,  n. 217: "Regio
          decreto   che   dichiara  di  pubblica  utilita'  i  lavori
          occorrenti   nei   comuni  danneggiati  dal  terremoto  del
          28 dicembre  1908  per costruzione di baracche e di edifici
          da  adibirsi  ad uso di privato e di pubblico servizio, per
          apertura, prolungamento ed ampliamento di strade e piazze e
          per  conduttura  di  acqua  potabile",  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1909, n. 112.
              -  Il  regio  decreto  6 maggio  1909,  n.  264: "Regio
          decreto  portante  norme  per  la dichiarazione di pubblica
          utilita'  degli  impianti  di  stabilimenti  industriali  e
          commerciali nei paesi colpiti dal terremoto", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1909, n. 126.
              -  Il  regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1909, n. 185, recava:
          "Regio  decreto che estende a tutti i comuni della Calabria
          e dei circondari di Messina e Castroreale le norme tecniche
          ed igieniche approvate dal regio decreto 18 aprile 1909, n.
          193, e fissa le aree per le nuove edificazioni".
              - La legge 30 giugno 1909, n. 407: "Legge che approva i
          provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1909, n.
          156.
              -  La  legge  13 aprile  1911,  n. 311: "Conversione in
          legge  del  regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le
          Puglie  e  per  autorizzazione  di  spese  e  provvedimenti
          urgenti  per  lavori pubblici" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 19 aprile 1911, n. 92.
              -  La  legge  30 giugno  1912, n. 798, reca: "Legge che
          approva   l'annessa   convenzione  per  l'assetto  edilizio
          dell'Universita' di Genova".
              -  Il regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, reca:
          "Norme  per  regolare  l'esecuzione  delle opere definitive
          nelle localita' colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915".
              - Il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n.
          219,  convertito  nella  legge  24 agosto  1921, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale del 7 marzo 1919, n. 57, recava:
          "Provvedimenti per la citta' di Napoli".
              -  La  legge  3 aprile  1926,  n. 686, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   30 aprile   1926,  n.  100,  recava:
          "Trasferimento  all'autorita'  giudiziaria della competenza
          di disporre il pagamento della indennita' di espropriazione
          per causa di pubblica utilita'".
              - Il regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577, reca:
          "Approvazione  del  testo  unico  delle leggi e delle norme
          giuridiche emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge
          31 gennaio   1926,   n.  100,  sull'istruzione  elementare,
          post-elementare e sulle opere di integrazione".
              -  Il testo unico approvato col regio decreto 28 aprile
          1938,  n.  1165,  reca: "Approvazione del testo unico delle
          disposizioni sull'edilizia popolare ed economica".
              -  Il  regio  decreto-legge  2 febbraio  1939,  n. 302,
          convertito   nella   legge  2 giugno  1939,  n.  739,  come
          modificato  dalla  legge  2  aprile  1968,  n.  426,  reca:
          "Modificazioni  alla  legge  21  giugno  1928, n. 1580, che
          disciplina la costruzione dei campi sportivi".
              -  La  legge  17  agosto  1942,  n.  1150, reca: "Legge
          urbanistica e disposizioni generali".
              -  Il  decreto  legislativo 1 marzo 1945, n. 154, reca:
          "Norme   per   i   piani  di  ricostruzione  degli  abitati
          danneggiati dalla guerra".
              -  Il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, reca:
          "Disposizioni  per  l'alloggio  dei  rimasti senza tetto in
          seguito  ad  eventi bellici e per l'attuazione dei piani di
          ricostruzione".
              -  Il  decreto  legislativo  14 dicembre 1947, n. 1598,
          reca:  "Disposizioni  per l'industrializzazione dell'Italia
          meridionale ed insulare".
              -   La   legge   28 febbraio   1949,   n.   43,   reca:
          "Provvedimenti   per  incrementare  l'occupazione  operaia,
          agevolando la costruzione di case per lavoratori".
              -  La  legge 5 aprile 1950, n. 225, reca: "Disposizioni
          per l'incremento delle costruzioni edilizie".
              -  La  legge  12 maggio  1950, n. 230, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   20 maggio   1950,  n.  115,  recava:
          "Provvedimenti  per  la colonizzazione dell'Altopiano della
          Sila e dei territori contermini".
              -  La  legge 10 agosto 1950, n. 646, reca: "Istituzione
          della  Cassa  per opere straordinarie di pubblico interesse
          nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)".
              -  La  legge  21 ottobre 1950, n. 841, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 ottobre  1950, n. 249, reca: "Norme
          per   la   espropriazione,   bonifica,   trasformazione  ed
          assegnazione dei terreni ai contadini".
              - La legge 4 novembre 1951, n. 1295, reca: "Istituzione
          di un punto franco a Brindisi".
              - La legge 22 marzo 1952, n. 166, reca: "Istituzione di
          un  Comitato  esecutivo  della  Cassa  per il Mezzogiorno e
          nuove norme per i prestiti esteri".
              - La legge 10 febbraio 1953, n. 136, reca: "Istituzione
          dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)".
              -   La   legge   9 febbraio   1954,   n.   640,   reca:
          "Provvedimenti    per   l'eliminazione   delle   abitazioni
          malsane".
              -  La  legge  9 agosto 1954, n. 645, reca: "Provvidenze
          straordinarie  a  favore  dell'edilizia  scolastica nonche'
          nuova  misura  delle  tasse  per gli istituti di istruzione
          media,   classica,  scientifica,  magistrale  e  tecnica  e
          disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse
          e istituzione di borse di studio".
              - La legge 21 maggio 1955, n. 463, reca: "Provvedimenti
          per  la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle
          tasse automobilistiche".
              -  La  legge  24  luglio  1961, n. 729, reca: "Piano di
          nuove costruzioni stradali ed autostradali".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
          1965,   n.   342,  reca:  "Norme  integrative  della  legge
          6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento
          e  all'esercizio  delle  attivita' elettriche esercitate da
          enti  ed  imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia
          Elettrica".
              -  La legge 19 novembre 1968, n. 1187, reca: "Modifiche
          ed  integrazioni  alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
          1150".
              - La  legge 5 febbraio 1970, n. 21, reca: "Modifiche ed
          integrazioni  al  decreto-legge  27  febbraio  1968, n. 79,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 18 marzo 1968,
          n.  241,  e nella legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti
          provvidenze  in favore delle zone della Sicilia colpite dai
          terremoti del 1967 e del 1968".
              - Il  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745, reca:
          "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica".
              - Il  titolo  II  della  legge 22 ottobre 1971, n. 291:
          "Programmi   e   coordinamento  dell'edilizia  residenziale
          pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita';
          modifiche  ed  integrazioni  alla  legge 17 agosto 1942, n.
          1150;  legge  18  aprile  1962,  n. 167; legge 29 settembre
          1964,  n.  847;  ed  autorizzazione di spesa per interventi
          straordinari   nel   settore   dell'edilizia  residenziale,
          agevolata      e     convenzionata",     recava:     "Norme
          sull'espropriazione per pubblica utilita'".
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo
          1978,   n.  218,  reca:  "Testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi nel Mezzogiorno".
              - La   legge   24   aprile   1980,   n.   146,  recava:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)".
              - La  legge  29  luglio  1980, n. 385, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  1  agosto 1980, n. 210, recava: "Norme
          provvisorie  sulla  indennita'  di  espropriazione  di aree
          edificabili nonche' modificazioni di termini previsti dalle
          leggi  28  gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15
          febbraio 1980, n. 25".
              - Il  decreto-legge  26  novembre  1980,  n.  776, come
          convertito  nella  legge  22  dicembre  1980, n. 874, reca:
          "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
          terremoto del novembre 1980".
              - Il  decreto-legge  8  gennaio  1981, n. 4, convertito
          nella legge 12 marzo 1981, n. 58, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  12 gennaio 1981, n. 10, recava: "Differimento di
          taluni  termini  previsti in materia di urbanistica e nella
          realizzazione    di   opere   pubbliche   e   di   edilizia
          residenziale".
              - Il  decreto-legge  28 luglio 1981, n. 396, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1981, n. 208, convertito
          nella   legge   28   settembre   1981,   n.   535,  recava:
          "Differimento  del termine di cui all'art. 1 della legge 29
          luglio   1980,   n.   385,  in  materia  di  indennita'  di
          espropriazione".
              - Il  decreto-legge  29 maggio 1982, n. 298, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1982, n. 147, convertito
          nella  legge  29  luglio 1982, n. 481, recava: "Proroga del
          termine  di  cui  all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n.
          385,  in  materia  di  indennita'  di  espropriazione  e di
          occupazione di urgenza".
              - La  legge  29  luglio  1982, n. 481, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   30  luglio  1982,  n.  208,  recava:
          "Conversione  in legge del decreto-legge 29 maggio 1982, n.
          298,  recante  proroga  del termine di cui all'art. 1 della
          legge  29  luglio 1980, n. 385, in materia di indennita' di
          espropriazione e di occupazione di urgenza".
              - La  legge  23 dicembre 1982, n. 943, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  1982,  n.  356,  recava:
          "Differimento al 31 dicembre 1983 del termine in materia di
          indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza".
              - Il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  31  dicembre  1983,  n.  358,
          convertito  nella  legge  27  febbraio 1984, n. 18, recava:
          "Disciplina  della  proroga  dei  termini  di vigenza delle
          leggi   e   proroga   di  taluni  termini  in  scadenza  al
          31 dicembre 1983".
              - Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito
          nella  legge  1  marzo  1985,  n.  42, reca: "Proroga della
          vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici".
              - Il  decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito
          nella  legge  18  aprile  1986,  n. 119, reca: "Proroga dei
          termini  e  interventi  urgenti per la rinascita delle zone
          terremotate della Campania e della Basilicata".
              - Il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito
          nella  legge 29 febbraio 1988, n. 47, reca: "Concorso dello
          Stato  nella  spesa  degli  enti  locali  in  relazione  ai
          pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio".
              - La  legge  27  ottobre  1988, n. 458, reca: "Concorso
          dello  Stato  nella spesa degli enti locali in relazione ai
          pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio".
              - La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del
          sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
              - La  legge  15  dicembre  1990,  n.  396, per la parte
          riguardante la determinazione dell'indennita' di esproprio,
          reca: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".
              - La  legge  20  maggio  1991, n. 158, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   21  maggio  1991,  n.  117,  recava:
          "Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative".
              - La   legge   30   dicembre   1991,   n.   413,  reca:
          "Disposizioni   per   ampliare   le  basi  imponibili,  per
          razionalizzare,  facilitare  e  potenziare  l'attivita'  di
          accertamento;    disposizioni    per    la    rivalutazione
          obbligatoria  dei  beni immobili delle imprese, nonche' per
          riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
          rapporti  tributari  pendenti;  delega  al Presidente della
          Repubblica   per  la  concessione  di  amnistia  per  reati
          tributari:  istituzioni  dei centri di assistenza fiscale e
          del conto fiscale".
              - Il   decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,  come
          convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, reca: "Misure
          urgenti per il risanamento della finanza pubblica".
              - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504,
          reca:  "Riordino  della  finanza degli enti territoriali, a
          norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - La  legge  3 agosto 1999, n. 265, reca: "Disposizioni
          in  materia  di  autonomia e ordinamento degli enti locali,
          nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142".
              - Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
          "Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali".