Art. 178.
  (Pareri del Ministero della sanita' e del collegio medico legale)

  L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le
pensioni  privilegiate  ordinarie, qualora non condivida detto parere
puo'  sentire  l'ufficio  medico  legale  presso  il  Ministero della
sanita';  per  il  personale  militare,  per  i dipendenti civili del
Ministero  della difesa e per i funzionari di pubblica sicurezza puo'
essere  sentito  il  collegio medico legale presso il Ministero della
difesa.
  Gli   organi   indicati   nel   comma   precedente   sono   sentiti
dall'amministrazione  centrale  anche  nei  casi  in  cui  questa non
condivida  il giudizio sulla classificazione delle infermita' o delle
lesioni, espresso dalla commissione medica ospedaliera.