Art. 182.
                 (Scadenza dell'assegno rinnovabile)

  Nei  casi  in  cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia
ancora    intervenuto    il   nuovo   provvedimento   di   competenza
dell'amministrazione  centrale,  la  direzione provinciale del tesoro
proroga  i  pagamenti,  per  non  oltre due anni, nella stessa misura
dell'ultima  rata  dell'assegno  scaduto,  salvo  quanto disposto nel
terzo comma.
  Se   con   il  provvedimento  dell'amministrazione  centrale  venga
attribuito  un  altro  assegno  rinnovabile  e  la pensione, le somme
corrisposte  per  proroga  sono  imputate all'assegno o alla pensione
medesimi;  tuttavia,  in  caso di assegnazione di categoria inferiore
l'imputazione  e'  limitata  all'importo  degli  arretrati costituiti
dalle  rate  maturate del trattamento di minore categoria; oltre tale
limite  non  si  fa  luogo  a  recupero.  Qualora  invece,  non venga
attribuito   altro   assegno  o  pensione,  le  somme  predette  sono
abbuonate.
  Nel   caso   in  cui  il  procedimento  per  la  nuova  valutazione
dell'invalidita'  non  sia  stato  compiuto per mancata presentazione
dell'interessato  alla  visita  medica,  la direzione provinciale del
tesoro,  ricevuta  la  comunicazione  di cui all'art. 181, sospende i
pagamenti   relativi   all'assegno   prorogato  e  rimette  gli  atti
all'amministrazione centrale, che provvede di conseguenza.