Art. 67
                              (Organi)

  1. Sono organi delle agenzie fiscali:
    a)  il  direttore  dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta
professionalita',   di   capacita'   manageriale   e  di  qualificata
esperienza  nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dell'agenzia;
    b)  il  comitato  direttivo, composto da un numero massimo di sei
membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
    c) il collegio dei revisori dei conti.
  2.  Il  direttore  e'  nominato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  previa  deliberazione  del  consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie  locali.  L'incarico  ha la durata massima di
cinque anni, e' rinnovabile ed e' incompatibile con altri rapporti di
lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra attivita' professionale
pubblica o privata.
  3.  Il  comitato direttivo e' nominato per la durata di cinque anni
con  decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze. Meta'
dei   componenti   possono   essere   scelti   fra  dipendenti  delle
amministrazioni   pubbliche  dotati  di  qualificata  competenza  nei
settori  in  cui  opera l'agenzia. Gli altri membri sono scelti fra i
dirigenti dei principali settori dell'agenzia.
  4.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente,
da  due  membri  effettivi  e  due supplenti iscritti al registro dei
revisori  contabili,  nominati con decreto del ministro delle finanze
di  concerto  con  il  ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica.  I revisori durano in carica cinque anni e
possono  essere  confermati  una sola volta. Il collegio dei revisori
dei  conti  esercita  le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice
civile, in quanto applicabile.
  5.  I  componenti  del  comitato  direttivo  non  possono  svolgere
attivita'  professionale,  ne'  essere amministratori o dipendenti di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia.
  6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti
con  decreto  del ministro delle finanze, di concerto con il ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e sono
posti a carico del bilancio dell'agenzia.