Art. 100 
 
 
                  Modifiche alla legge fallimentare 
 
  1. Al quarto comma dell'articolo 195 della legge fallimentare, dopo
le parole «disponga la liquidazione», sono inserite le seguenti:  «o,
se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai
sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE». 
  2. All'articolo 237 della legge fallimentare e' aggiunto, in  fine,
il  seguente  comma:  «Nel  caso  di  risoluzione,  si  applicano  al
commissario  speciale  di  cui  all'articolo  37   del   decreto   di
recepimento  della  direttiva  2014/59/UE  e  alle  persone  che   lo
coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli
articoli 228, 229 e 230.». 
  3. L'articolo  240  della  legge  fallimentare  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 240. (Costituzione di parte civile).- 1.  Il  curatore,  il
commissario giudiziale, il commissario liquidatore e  il  commissario
speciale di cui all'articolo 37  del  decreto  di  recepimento  della
direttiva   2014/59/UE   possono   costituirsi   parte   civile   nel
procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo,  anche
contro il fallito. 
    2. I creditori possono costituirsi parte civile nel  procedimento
penale per bancarotta fraudolenta quando manca  la  costituzione  del
curatore, del commissario giudiziale, del commissario  liquidatore  o
del commissario speciale  di  cui  all'articolo  37  del  decreto  di
recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far  valere
un titolo di azione propria personale.».