Art. 84 
 
 
                     Chiusura degli stabilimenti 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  8  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1999,  n.  507,  in  caso   di   reiterata
violazione, nel quinquennio  antecedente,  delle  disposizioni  degli
articoli 70, comma 3, 71, commi 1 e 2, 72, commi 1 e 3, e  73,  comma
10, il prefetto, su  proposta  del  competente  ufficio  territoriale
dell'ICQRF e dopo avere sentito gli  interessati,  puo'  disporre  la
chiusura temporanea  degli  stabilimenti  e  degli  esercizi  per  un
periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi. 
 
          Note all'art. 84: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, (Depenalizzazione dei
          reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai  sensi
          dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  1999,   n.   306,
          supplemento ordinario: 
              «Art. 8 - (Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio
          per mancanza dei requisiti  igienico-sanitari).  -  1.  Gli
          organi  della  pubblica  amministrazione  incaricati  della
          vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia  di
          produzione, commercio ed  igiene  degli  alimenti  e  delle
          bevande  dispongono  la  chiusura  dello   stabilimento   o
          dell'esercizio nei  casi  di  insussistenza  dei  requisiti
          igienico-sanitari   necessari   ai   fini   del    rilascio
          dell'autorizzazione sanitaria. 
              2. Il provvedimento e' immediatamente  revocato  se  la
          situazione viene regolarizzata. 
              3. Restano ferme le disposizioni previste  dall'art.  3
          del presente decreto, dall'art. 517-bis del codice  penale,
          dall'art. 12-bis e dal primo comma dell'art. 15 della legge
          30 aprile 1962, n. 283.».