Art. 157. (Art. 158 T. U. 1926). Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non puo' o non vuol dare contezza di se' mediante l'esibizione della carta di identita' o con altro mezzo degno di fede, e' condotto dinanzi l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, puo' farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione. Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' vietare a chi e' rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale e' allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' stessa. I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.