(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 157)
 
                              Art. 157. 
 
                       (Art. 158 T. U. 1926). 
 
  Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la  sua  condotta
e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non
puo' o non vuol dare contezza  di  se'  mediante  l'esibizione  della
carta di identita' o con altro  mezzo  degno  di  fede,  e'  condotto
dinanzi l'autorita' locale di  pubblica  sicurezza.  Questa,  qualora
trovi fondati i sospetti, puo' farlo rimpatriare con  foglio  di  via
obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione. 
 
  Questa disposizione si applica anche alle  persone  pericolose  per
l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'. 
 
  L'autorita' di pubblica sicurezza puo' vietare a chi e' rimpatriato
con foglio di via obbligatorio o  per  traduzione  di  ritornare  nel
Comune dal quale  e'  allontanato,  senza  preventiva  autorizzazione
dell'autorita' stessa. 
 
  I contravventori sono puniti con  l'arresto  da  uno  a  sei  mesi.
Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.