(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 159)
 
                              Art. 159. 
 
                       (Art. 161 T. U. 1926). 
 
  Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le  autorita'  di
pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica  sicurezza  o  in
casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi  di
viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.