(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 161)
 
                              Art. 161. 
 
                       (Art. 163 T. U. 1926). 
 
  I direttori degli stabilimenti carcerari e degli  stabilimenti  per
misure di  sicurezza  detentiva  hanno  l'obbligo  di  segnalare  per
iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al
questore, che ne informa, nei tre  giorni  successivi,  quello  della
provincia alla quale il liberando e' diretto.