Art. 101. Nei casi di influenza dei bovini il sindaco dispone il sequestro delle stalle infette secondo le modalita' previste dall'art. 10 del presente regolamento. Il provvedimento e' revocato, con le modalita' stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia.