(Regolamento di polizia veterinaria- art. 101)
                              Art. 101. 
 
 
  Nei casi di influenza dei bovini il sindaco  dispone  il  sequestro
delle stalle infette secondo le modalita' previste dall'art.  10  del
presente regolamento. 
  Il provvedimento e' revocato, con le  modalita'  stabilite  dal  1°
comma dell'art. 16 del  presente  regolamento,  trascorsi  15  giorni
dall'esito dell'ultimo caso di malattia.