(Regolamento di polizia mortuaria- art. 107)
                              Art. 107. 
  1.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  per   i   fatti
costituenti reato, la  violazione  delle  disposizioni  del  presente
regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma
degli articoli 338, 339, 340  e  358  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,  come
modificati per effetto dell'art. 3 della legge  12  luglio  1961,  n.
603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Nota all'art. 107:
             - Per il testo dell'art. 338 del testo unico delle leggi
          sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, si  veda  nelle
          note  all'art.  57. Per il testo dell'art. 340 del medesimo
          testo unico si veda la nota all'art. 101  e  per  il  testo
          dell'art. 358 si veda nelle note alle premesse del decreto.
             L'art. 339 del ripetuto testo unico cosi' recita:
             "Art.  339.  -  Il trasporto di salme da comune a comune
          della Repubblica e' autorizzato dal sindaco.
             L'introduzione  di  salme dall'estero e' autorizzata dal
          prefetto, sotto la osservanza  delle  norme  stabilite  nel
          regolamento di polizia mortuaria.
             Il  contravventore  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
          duecento a cinquecento.
             Della  concessione  dell'autorizzazione deve essere dato
          avviso  al  sindaco  del  comune  nel  quale  la  salma  e'
          trasportata.
             La   sanzione   dell'ammenda   di  cui  al  terzo  comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
          24 dicembre 1975, n. 706, il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.   42   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la  depenalizzazione  del reato, includendovi anche i reati
          punibili con la sola pena della multa.
             La  misura  minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
          5  ottobre  1945,  n.   679),  poi  per otto (D.L.C.P.S. 21
          ottobre  1947,  n.   1250),   quindi   per   quaranta   con
          assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio
          1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre  1981,
          n.   689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113,
          primo comma). La misura attuale della  sanzione  e'  quindi
          'da lire quarantamila a lire centomila'".