(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 115)
 
                              Art. 115 
 
                      (Fissazione dell'udienza) 
 
 
  1. L'udienza e' fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro
dieci  giorni  dalla  comunicazione  dell'ordinanza  o  dal  deposito
dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite. 
 
 
  2.  Almeno  venti  giorni  prima  dell'udienza,   il   decreto   e'
comunicato,  a  cura  della  segreteria  delle  sezioni  riunite,  al
procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione
alla quale la questione e' sollevata. 
 
 
  3. L'atto di deferimento del presidente della Corte  dei  conti  e'
comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente
al decreto di fissazione d'udienza, al procuratore  generale  e  agli
avvocati delle parti costituite. 
 
 
  4. L'atto di deferimento del procuratore generale e'  notificato  a
cura di quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione  d'udienza,
agli avvocati delle parti costituite. 
 
 
  5. Il procuratore generale e le parti hanno facolta' di  presentare
memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza. 
 
 
  6. L'atto di deferimento e' comunicato, altresi', al giudice  della
causa in relazione alla quale la questione e' sollevata;  il  giudice
sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle
sezioni riunite, il fascicolo processuale.