Art. 32. Chiunque voglia esercitare in un comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o qualunque altro oggetto di curiosita', dovra' provvedersi di apposita licenza dell'Autorita' locale di pubblica sicurezza. Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralita' e dell'ordine pubblico.