(Allegato B-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  Chiunque voglia esercitare in un comune, anche temporariamente, una
delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero
esporre alla pubblica  vista  rarita',  persone,  animali,  gabinetti
ottici o qualunque altro oggetto di curiosita', dovra' provvedersi di
apposita licenza dell'Autorita' locale di pubblica sicurezza. 
 
  Per le rappresentazioni  teatrali  sono  stabilite  norme  speciali
nell'interesse della moralita' e dell'ordine pubblico.