ART. 72 (R)
  (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)

     1. L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode,
  successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita'
  competente  ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati
  acconti sulle somme dovute.