Articolo 135
                    Pianificazione paesaggistica

  1.  Le  regioni  assicurano  che  il  paesaggio  sia  adeguatamente
tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa
d'uso  il  territorio,  approvando  piani  paesaggistici ovvero piani
urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione  dei  valori
paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di
seguito denominati "piani paesaggistici".
  2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai
beni  di  cui  all'articolo  134, le trasformazioni compatibili con i
valori  paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli
immobili  e delle aree sottoposti a tutela, nonche' gli interventi di
valorizzazione  del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di
sviluppo sostenibile.