Art. 80. 
 Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera 
  1. Ove le parti  abbiano  scelto  di  applicare  al  contratto  una
legislazione  diversa  da  quella  italiana,  all'acquirente   devono
comunque essere riconosciute le condizioni  di  tutela  previste  dal
presente capo,  allorquando  l'immobile  oggetto  del  contratto  sia
situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.