ART. 113
     (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

   1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le
regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, disciplinano e attuano:
    a)  le  forme  di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
    b)  i  casi  in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle
acque  meteoriche  di  dilavamento, effettuate tramite altre condotte
separate,  siano  sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l'eventuale autorizzazione.
   2.  Le  acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non
sono  soggette  a  vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza
del presente decreto.
   3.  Le  regioni  disciplinano  altresi'  i casi in cui puo' essere
richiesto  che  le  acque  di  prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne  siano  convogliate  e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle
attivita'  svolte,  vi  sia  il  rischio  di dilavamento da superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici.
   4.  E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque
meteoriche nelle acque sotterranee.