ART. 115
         (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

   1.  Al  fine  di  assicurare il mantenimento o il ripristino della
vegetazione  spontanea  nella fascia immediatamente adiacente i corpi
idrici,  con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti
di   origine   diffusa,   di   stabilizzazione   delle  sponde  e  di
conservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze di
funzionalita'  dell'alveo,  entro  un  anno  dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano
gli  interventi  di  trasformazione  e  di  gestione  del suolo e del
soprassuolo  previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di
fiumi,  laghi,  stagni  e  lagune, comunque vietando la copertura dei
corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica
incolumita'  e  la  realizzazione  di  impianti  di  smaltimento  dei
rifiuti.
   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
salvo  quanto  previsto  per  gli  interventi  a  salvaguardia  della
pubblica incolumita'.
   3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere
date  in  concessione  allo scopo di destinarle a riserve naturali, a
parchi  fluviali  o  lacuali  o comunque a interventi di ripristino e
recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in
aree  naturali  protette  statali  o  regionali  inserite nell'elenco
ufficiale   previsto  dalla  vigente  normativa,  la  concessione  e'
gratuita.
   4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della
legge   5  gennaio  1994,  n.  37,  non  possono  essere  oggetto  di
sdemanializzazione.
 
          Nota all'art. 115:
              - Il  regio  decreto  25 luglio  1904,  n. 523, recante
          «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
          idrauliche  delle  diverse  categorie»  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904.
              - La legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante «Norme per la
          tutela  ambientale  delle  aree  demaniali  dei  fiumi, dei
          torrenti,  dei  laghi  e  delle  altre  acque pubbliche» e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14
          (S.O.)