Art. 136.
                       Montaggio e smontaggio

  1.  Nei  lavori  in quota il datore di lavoro provvede a redigere a
mezzo  di  persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessita' del ponteggio scelto, con
la  valutazione  delle  condizioni di sicurezza realizzate attraverso
l'adozione  degli  specifici  sistemi  utilizzati  nella  particolare
realizzazione  e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano puo'
assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato
da  istruzioni  e  progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti  il  ponteggio,  ed  e' messo a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
  2.  Nel  serraggio  di  piu'  aste  concorrenti in un nodo i giunti
devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
  3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di
cui uno puo' fare parte del parapetto.
  4. Il datore di lavoro assicura che:
    a)  lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e'
impedito  tramite  fissaggio  su una superficie di appoggio, o con un
dispositivo  antiscivolo,  oppure  con  qualsiasi  altra soluzione di
efficacia equivalente;
    b)  i  piani  di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una
capacita' portante sufficiente;
    c) il ponteggio e' stabile;
    d)    dispositivi    appropriati   impediscono   lo   spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in
quota;
    e)  le  dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di
un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate
ai  carichi  da  sopportare  e  tali  da consentire un'esecuzione dei
lavori e una circolazione sicure;
    f)  il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire
lo  spostamento  degli  elementi componenti durante l'uso, nonche' la
presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono
gli  impalcati  e  i  dispositivi  verticali di protezione collettiva
contro le cadute.
  5.  Il  datore  di  lavoro  provvede  ad  evidenziare  le  parti di
ponteggio  non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni
di  montaggio,  smontaggio  o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento  di  pericolo  generico  e  delimitandole  con  elementi
materiali  che  impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi
del titolo V.
  6.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che i ponteggi siano montati,
smontati  o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto,
a  regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori
che  hanno  ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste.
  7.  La  formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
    a)   la   comprensione  del  piano  di  montaggio,  smontaggio  o
trasformazione del ponteggio;
    b)  la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione   del  ponteggio  con  riferimento  alla  legislazione
vigente;
    c)  le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di
oggetti;
    d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
    e) le condizioni di carico ammissibile;
    f)   qualsiasi  altro  rischio  che  le  suddette  operazioni  di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
  8.  I  soggetti  formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.