Art. 132.
                           (Riammissione)

  L'impiegato  con  qualifica inferiore a direttore generale, cessato
dal  servizio  per  dimissioni  o  per  collocamento  a  riposo o per
decadenza  dall'impiego  nei  casi  previsti  dalle  lettere  b) e c)
dell'art.  127,  puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere
del Consiglio di amministrazione.
  Puo'  essere  riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta
ai  sensi  della,  lettera  a) dell'art. 127, quando la perdita della
cittadinanza  italiana  si  sia  verificata  a  seguito di matrimonio
contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la
cittadinanza  per  effetto dell'annullamento o dello scioglimento del
matrimonio.
  L'impiegato  riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui
apparteneva  al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza
di  anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di
riammissione.
  La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e
non  puo'  aver  luogo  se  la  cessazione  dal  servizio  avvenne in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.