Art. 89 
 
 
Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
                          province autonome 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi  statuti  e  delle
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 89: 
              - La legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
          della parte  seconda  della  Costituzione),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.