Art. 252 
 
Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per  il  personale  del
  Ministero della giustizia 
 
  1.  Per   assicurare   il   regolare   svolgimento   dell'attivita'
giudiziaria, il  Ministero  della  giustizia,  entro  novanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  puo'  avviare   le
procedure gia' autorizzate per il reclutamento delle seguenti  unita'
di personale: 
    a) 400 unita' di personale  amministrativo  non  dirigenziale  da
inquadrare  nei  ruoli  dell'amministrazione  giudiziaria,   con   la
qualifica di direttore - Area  III/F3,  di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019; 
    b) 150 unita' di personale  amministrativo  non  dirigenziale  di
Area III/F1  residue  rispetto  a  quanto  previsto  ai  sensi  degli
articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma  1,  lettera  b),
del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016,
in deroga alle modalita' ivi previste, per  l'urgente  necessita'  di
far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici  giudiziari
che hanno sede nei Distretti di  Torino,  Milano,  Brescia,  Venezia,
Bologna. 
  2. Ai fini di cui al comma 1  si  provvede  mediante  concorsi  per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  Per
l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui  al  comma
1, lettere a) e b), e' richiesto il titolo di studio della laurea  in
giurisprudenza o equivalente nonche' il possesso di  almeno  uno  dei
seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso: 
    a)   aver    svolto    almeno    cinque    anni    di    servizio
nell'amministrazione  giudiziaria,  nella  qualifica  di  funzionario
giudiziario, senza  demerito,  per  l'accesso  alla  selezione  delle
figure professionali di cui al comma 1, lettera a); 
  a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione
giudiziaria, senza  demerito,  per  l'accesso  alla  selezione  delle
figure professionali di cui al comma 1, lettera b); 
    b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; 
    c) essere stato iscritto all'albo professionale  degli  avvocati,
per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in  sanzioni
disciplinari; 
    d)  aver  svolto,  per  almeno  cinque  anni  scolastici  interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe  di  concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole  secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche  i  periodi  di  docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale; 
    e) essere da almeno due anni ricercatore ai  sensi  dell'articolo
24, comma 3, lett. b), della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  in
materie giuridiche; 
    f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle  forze  di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli  ispettori,
o nei ruoli superiori; 
    g) avere conseguito il titolo di dottore di  ricerca  in  materie
giuridiche e avere svolto attivita'  lavorativa  per  almeno  6  mesi
presso una  pubblica  amministrazione  in  posizione  funzionale  per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 
  g-bis) aver svolto attivita'  lavorativa  per  almeno  cinque  anni
presso una pubblica amministrazione in una posizione  funzionale  per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 
  3. Per le procedure di cui al  comma  2,  il  bando  di  selezione,
emanato dal Ministero della giustizia d'intesa  con  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
stabilisce: 
    a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo
i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di  iscrizione  maturata
nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali  ulteriori  titoli  accademici
universitari  o  post  universitari  in  possesso  del  candidato.  I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; 
    b) lo svolgimento  di  un  esame  del  candidato,  svolto  presso
ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalita'  di  cui
all'articolo 248, comma 1; 
    c) le modalita' di composizione delle  commissioni  esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale; 
  c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova  orale,
individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso  per
ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti  in
sede di valutazione dei titoli e considerate le  eventuali  posizioni
ex aequo. 
  4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma  1,  lettera
b),  e'  destinato  in  via  esclusiva  agli  uffici  giudiziari  ivi
indicati, presso i quali deve prestare servizio per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma  5-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della  giustizia,  entro
novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  puo'
procedere,  altresi'  ad  avviare  procedure  per  il   reclutamento,
autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del  20  giugno  2019,  di  2.700  unita'  di  personale
amministrativo   non   dirigenziale   da   inquadrare    nei    ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, con  la  qualifica  di  cancelliere
esperto - Area II/F3. 
  6. Ai fini di cui al comma 5, si  provvede  mediante  concorsi  per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  Per
l'accesso alla  selezione  delle  predette  figure  professionali  il
candidato deve essere in possesso del titolo di studio  previsto  per
la qualifica di cui al comma 5, nonche' di almeno  uno  dei  seguenti
titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai  fini
dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo: 
    a) aver svolto almeno tre anni di  servizio  nell'amministrazione
giudiziaria, senza demerito; 
    b) aver svolto, per almeno un anno,  le  funzioni  di  magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; 
    c) essere stato iscritto all'albo professionale  degli  avvocati,
per almeno due anni consecutivi, senza  essere  incorso  in  sanzioni
disciplinari; 
    d)  aver  svolto,  per  almeno  cinque  anni  scolastici  interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe  di  concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole  secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche  i  periodi  di  docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale; 
    e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle  forze  di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli  ispettori,
o nei ruoli superiori. 
  7. Per le procedure di cui al  comma  6,  il  bando  di  selezione,
emanato dal Ministero della giustizia d'intesa  con  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
stabilisce: 
    a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere  da
a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianita'  di  servizio  o  di
iscrizione maturata nel termine di  cui  al  comma  1,  eccedente  il
periodo minimo indicato,  votazione  relativa  al  titolo  di  studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali  ulteriori  titoli  accademici
universitari  o  post  universitari  in  possesso  del  candidato.  I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; 
    b) lo svolgimento di un esame  del  candidato,  svolto  presso  i
Distretti  giudiziari,  anche  attraverso   le   modalita'   di   cui
all'articolo 248, comma 1; 
    c) le modalita' di composizione delle  commissioni  esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale: 
  c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova  orale,
individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso  per
ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti  in
sede di valutazione dei titoli e considerate le  eventuali  posizioni
ex aequo. 
  8. La successiva assunzione delle unita' di  personale  di  cui  al
comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali  l'articolo  7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  20  giugno
2019 ha  concesso  la  sola  autorizzazione  a  indire  procedure  di
reclutamento, dovra' avvenire a valere  sulle  facolta'  assunzionali
disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo  n.  165  del
2001. 
  9.  Nelle  procedure  concorsuali  di  cui  al  presente  articolo,
l'Amministrazione giudiziaria  puo'  indicare  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti  che  hanno  svolto,  con
esito positivo, il tirocinio presso gli uffici  giudiziari  ai  sensi
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98  o  che  hanno
maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 20  giugno  2019,
          recante   «Autorizzazione   ad   avviare    procedure    di
          reclutamento e ad assumere unita' di  personale,  ai  sensi
          dell'art. 35, comma 4, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165» : 
              «Art. 7 
              (Ministero    della    giustizia     -     Dipartimento
          Organizzazione Giudiziaria) 
              Il   Ministero   della   Giustizia    -    Dipartimento
          Organizzazione Giudiziaria e'  autorizzato  ad  assumere  a
          tempo indeterminato unita' di personale dirigenziale e  non
          dirigenziale, sulle  risorse  da  cessazione  di  personale
          dirigenziale e non dirigenziale 2018 - budget 2019, come da
          Tabella 7 allegata, che costituisce  parte  integrante  del
          presente provvedimento, nel  rispetto  di  quanto  previsto
          nell'articolo 14, comma 10 sexies, del decreto legge  n.  4
          del 2018, convertito con modificazioni dalla  legge  n.  26
          del  2019,  nonche'  dell'articolo  1,  comma  399,   primo
          periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
              Il   Ministero   della   Giustizia    -    Dipartimento
          Organizzazione  Giudiziaria  e'   autorizzato   ad   indire
          procedure di reclutamento nel  triennio  2019-2021  per  le
          unita' di personale indicate nella Tabella 7 allegata,  che
          costituisce parte integrante del presente provvedimento.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 3-bis, comma 1,  e
          3-ter, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia di
          concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione 20  ottobre  2016  (Individuazione
          dei criteri e le priorita' delle procedure di assunzione di
          un  contingente  massimo  di  1000  unita'   di   personale
          amministrativo non dirigenziale  da  inquadrare  nei  ruoli
          dell'Amministrazione giudiziaria, mediante  scorrimento  di
          altre graduatorie in corso  di  validita'  o  per  concorso
          pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del
          decreto-legge 30  giugno  2016,  n.  117,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161,  nonche'
          recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle
          ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo  1,
          comma 2-quater, del medesimo decreto-legge): 
              «Art.  3-bis  Ripartizione  del  contingente   di   cui
          all'art. 1, comma 372, della legge n. 232 del 2016 
              1. Tenuto conto  delle  esigenze  di  razionalizzazione
          organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di
          professionalita' ed in considerazione della  necessita'  di
          dare  celere  copertura  alle  carenze  di   organico   del
          personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione
          del contingente di cui all'art. 1, comma 372,  della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232, e' cosi' determinata: 
              a)  600  posti   per   assistente   giudiziario,   area
          funzionale II, fascia retributiva F2, mediante  scorrimento
          dalla  graduatoria  che  si  determinera'   all'esito   del
          concorso pubblico per 800 posti di assistente  giudiziario,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  -
          n. 92 del 22 novembre 2016, nei limiti  dei  candidati  che
          risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria; 
              b)  200  posti  per   funzionario   giudiziario,   area
          funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento
          dalle graduatorie  in  corso  di  validita'  alla  data  di
          entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
              c)  30  posti   per   funzionario   informatico,   area
          funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento
          dalla graduatorie  in  corso  di  validita'  alla  data  di
          entrata in vigore della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
          individuate con i provvedimenti del direttore generale  del
          personale   e    della    formazione    del    Dipartimento
          dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale   e   dei
          servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonche'  del
          27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e  5
          del presente decreto; 
              d) 50 posti per funzionario contabile, area  funzionale
          III, fascia  retributiva  F1,  mediante  scorrimento  dalla
          graduatorie in corso di validita' alla data di  entrata  in
          vigore della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  individuate
          con i provvedimenti del direttore generale del personale  e
          della  formazione  del   Dipartimento   dell'organizzazione
          giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero  del
          7 e 14 dicembre 2016 nonche' del 27 gennaio 2017, emessi in
          attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto; 
              e)  120  posti   per   assistente   giudiziario,   Area
          funzionale II, fascia retributiva F2, mediante  scorrimento
          dalla graduatoria del concorso pubblico per ottocento posti
          di  assistente  giudiziario,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92,
          nei limiti dei candidati che  risultano  dichiarati  idonei
          dalla predetta graduatoria pubblicata il 14 novembre 2017. 
              Omissis.» 
              «Art.  3-ter  Ripartizione  del  contingente   di   cui
          all'art. 1, comma 489,  della  legge  n.  205  del  2017  e
          ulteriori revisioni dei precedenti contingenti 
              1. Tenuto conto  delle  esigenze  di  razionalizzazione
          organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di
          professionalita' ed in considerazione della  necessita'  di
          dare  celere  copertura  alle  carenze  di   organico   del
          personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione
          del contingente di cui all'art. 1, comma 489,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, e' cosi' determinata: 
              a)  1300  posti  per   assistente   giudiziario,   area
          funzionale II, fascia retributiva F2, mediante  scorrimento
          dalla graduatoria del concorso pubblico per  800  posti  di
          Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 22 novembre 2016 - 4ª  Serie  speciale  -  n.  92,  nei
          limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei  dalla
          predetta graduatoria; 
              b)  100  posti  per   Funzionario   giudiziario,   Area
          funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento
          dalle graduatorie  in  corso  di  validita'  alla  data  di
          entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 247. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487: 
              «Art. 1 Modalita' di accesso 
              1. L'assunzione  agli  impieghi  nelle  amministrazioni
          pubbliche avviene: 
              a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami,  per
          titoli, per titoli  ed  esami,  per  corso-concorso  o  per
          selezione  mediante   lo   svolgimento   di   prove   volte
          all'accertamento  della  professionalita'   richiesta   dal
          profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi
          anche di sistemi automatizzati; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  tenute  dagli  uffici  circoscrizionali   del
          lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto
          dalla normativa  vigente  al  momento  della  pubblicazione
          dell'offerta di lavoro; 
              c) mediante  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle
          apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie
          protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile  1968,  n.
          482 e successive modifiche ed integrazioni. e' fatto  salvo
          quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466. 
              2. Il concorso pubblico deve  svolgersi  con  modalita'
          che ne garantiscano la imparzialita', l'economicita'  e  la
          celerita'  di  espletamento,  ricorrendo,  ove  necessario,
          all'ausilio  di  sistemi  automatizzati  diretti  anche   a
          realizzare forme di preselezione ed a selezioni  decentrate
          per circoscrizioni territoriali. 
              3. Con le medesime procedure e  modalita',  di  cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo e' reclutato il personale
          a tempo parziale, di cui alla legge 29  dicembre  1988,  n.
          554.» 
              - Il testo del comma 3 dell'articolo 24 della legge  30
          dicembre  2010,  n.  240  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 238. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  73  del  citato
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              «Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari 
              1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso
          di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
          onorabilita' di cui  all'articolo  42-ter,  secondo  comma,
          lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  che
          abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami  di
          diritto   costituzionale,    diritto    privato,    diritto
          processuale civile, diritto  commerciale,  diritto  penale,
          diritto processuale penale, diritto del  lavoro  e  diritto
          amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
          a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
          possono accedere, a domanda e per  una  sola  volta,  a  un
          periodo di formazione teoricopratica  presso  la  Corte  di
          cassazione, le Corti di appello, i tribunali  ordinari,  la
          Procura generale presso la Corte di cassazione, gli  uffici
          requirenti di  primo  e  secondo  grado,  gli  uffici  e  i
          tribunali di sorveglianza e i  tribunali  per  i  minorenni
          della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati,  con
          i medesimi requisiti, possono  accedere  a  un  periodo  di
          formazione  teorico-pratica,  della  stessa  durata,  anche
          presso  il  Consiglio   di   Stato,   sia   nelle   sezioni
          giurisdizionali   che    consultive,    e    i    Tribunali
          Amministrativi  Regionali.  La  Regione  Siciliana   e   le
          province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
          propria autonomia statutaria e delle norme  di  attuazione,
          attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano  le
          sue  modalita'  di  svolgimento  presso  il  Consiglio   di
          Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e  presso
          il  Tribunale  Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di
          Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 
              2. Quando  non  e'  possibile  avviare  al  periodo  di
          formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di  cui
          al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
          degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla  minore
          eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
          periodo   si   attribuisce   preferenza   ai    corsi    di
          perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi   alla
          laurea. 
              3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al  comma
          1 presentano domanda ai capi degli  uffici  giudiziari  con
          allegata  documentazione  comprovante   il   possesso   dei
          requisiti di cui al predetto comma,  anche  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nella  domanda  puo'
          essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione [a
          uno  o  piu'  magistrati  dell'ufficio   incaricati   della
          trattazione di affari in specifiche  materie],  di  cui  si
          tiene conto compatibilmente con le  esigenze  dell'ufficio.
          Per il  Consiglio  di  Stato,  il  Consiglio  di  Giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il  Tribunale
          Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di  Trento  e  la
          sezione autonoma di  Bolzano,  i  Tribunali  Amministrativi
          Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
          piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 
              4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
          che  ha  espresso  la  disponibilita'  ovvero,  quando   e'
          necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
          magistrato designato dal  capo  dell'ufficio.  Gli  ammessi
          assistono e coadiuvano il magistrato nel  compimento  delle
          ordinarie  attivita'.  Il  magistrato  non  puo'   rendersi
          affidatario di piu' di  due  ammessi.  Il  ministero  della
          giustizia fornisce agli ammessi  allo  stage  le  dotazioni
          strumentali, li pone in condizioni di accedere  ai  sistemi
          informatici ministeriali  e  fornisce  loro  la  necessaria
          assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
          informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo  e'
          autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.
          Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo  di  formazione
          il magistrato puo'  chiedere  l'assegnazione  di  un  nuovo
          ammesso allo stage al  fine  di  garantire  la  continuita'
          dell'attivita' di  assistenza  e  ausilio.  L'attivita'  di
          magistrato  formatore  e'   considerata   ai   fini   della
          valutazione di professionalita'  di  cui  all'articolo  11,
          comma 2, del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160,
          nonche' ai fini del conferimento di incarichi  direttivi  e
          semidirettivi  di   merito.   L'attivita'   di   magistrato
          formatore espletata nell'ambito dei periodi  formativi  dei
          laureati presso gli organi della  Giustizia  amministrativa
          non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di  cui
          al capo II del titolo II della legge  27  aprile  1982,  n.
          186,  e  successive  modificazioni,   ne'   ai   fini   del
          conferimento delle funzioni di cui all'articolo  6,  quinto
          comma, della medesima legge. Al  magistrato  formatore  non
          spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso  spese  per  lo
          svolgimento dell'attivita' formativa. 
              5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
          la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
          obblighi di riservatezza e di  riserbo  riguardo  ai  dati,
          alle informazioni  e  alle  notizie  acquisite  durante  il
          periodo di formazione, con obbligo di mantenere il  segreto
          su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e
          astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
          ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati  per   i
          magistrati  dell'ufficio  ed   ai   corsi   di   formazione
          decentrata loro specificamente dedicati e  organizzati  con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  programmi  che   sono
          indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
          superiore  della  magistratura.  I   laureati   ammessi   a
          partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
          il  Consiglio  di  Stato,   il   Consiglio   di   Giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i   Tribunali
          Amministrativi  Regionali  e  il  Tribunale  Regionale   di
          Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 
              5-bis. L'attivita' di  formazione  degli  ammessi  allo
          stage  e'  condotta  in  collaborazione  con   i   consigli
          dell'Ordine degli avvocati e  con  il  Consiglio  nazionale
          forense relativamente agli uffici di legittimita',  nonche'
          con  le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni
          legali,  secondo  le   modalita'   individuate   dal   Capo
          dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino  anche
          essere iscritti alla pratica forense o  ad  una  Scuola  di
          specializzazione per le professioni legali. 
              6. Gli ammessi allo stage hanno  accesso  ai  fascicoli
          processuali, partecipano alle udienze del  processo,  anche
          non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
          consiglio, salvo che il giudice ritenga di non  ammetterli;
          non  possono  avere  accesso  ai  fascicoli   relativi   ai
          procedimenti rispetto ai  quali  versano  in  conflitto  di
          interessi per conto proprio o  di  terzi,  ivi  compresi  i
          fascicoli relativi ai procedimenti  trattati  dall'avvocato
          presso il quale svolgono il tirocinio. 
              7.  Gli  ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare
          attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso  si
          svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche  nelle
          fasi o nei gradi  successivi  della  causa,  le  parti  dei
          procedimenti che  si  sono  svolti  dinanzi  al  magistrato
          formatore  o  assumere  da   costoro   qualsiasi   incarico
          professionale. 
              8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad  alcun
          compenso e non determina il sorgere di  alcun  rapporto  di
          lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
          e assicurativi. 
              8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai  sensi
          del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in  misura
          non superiore ad euro 400 mensili e, comunque,  nei  limiti
          della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera  b),
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
              8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  decreto  di
          natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
          delle risorse destinate all'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 8-bis del presente articolo sulla  base  delle
          risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
          b),  del  decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
          studio di cui al comma 8-bis,  sulla  base  dell'indicatore
          della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
          le  prestazioni  erogate  agli  studenti  nell'ambito   del
          diritto allo studio universitario, nonche' i termini  e  le
          modalita' di presentazione della dichiarazione  sostitutiva
          unica. 
              9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento  dal
          capo  dell'ufficio,  anche  su  proposta   del   magistrato
          formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per  il
          venir meno del rapporto fiduciario, anche in  relazione  ai
          possibili  rischi  per  l'indipendenza  e   l'imparzialita'
          dell'ufficio o la credibilita' della funzione  giudiziaria,
          nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio   dell'ordine
          giudiziario. 
              10. Lo stage  puo'  essere  svolto  contestualmente  ad
          altre attivita',  compreso  il  dottorato  di  ricerca,  il
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato  o  di
          notaio  e  la  frequenza  dei   corsi   delle   scuole   di
          specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
          modalita' compatibili con il conseguimento  di  un'adeguata
          formazione. Il contestuale svolgimento  del  tirocinio  per
          l'accesso   alla   professione   forense   non    impedisce
          all'avvocato presso il quale  il  tirocinio  si  svolge  di
          esercitare l'attivita' professionale innanzi al  magistrato
          formatore. 
              11. Il magistrato formatore redige,  al  termine  dello
          stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
          la trasmette al capo dell'ufficio. 
              11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato  a
          norma del comma 11, costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo  2
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
          modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo  idoneo   per
          l'accesso  al  concorso   per   magistrato   ordinario   lo
          svolgimento del tirocinio professionale per  diciotto  mesi
          presso l'Avvocatura dello Stato, sempre  che  sussistano  i
          requisiti di merito di cui al comma 1 e che  sia  attestato
          l'esito positivo del tirocinio. 
              [12. L'esito positivo dello  stage,  come  attestato  a
          norma del comma 11, costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo  2
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce,
          altresi', titolo  idoneo  per  l'accesso  al  concorso  per
          magistrato   ordinario   lo   svolgimento   del   tirocinio
          professionale per diciotto mesi presso  l'Avvocatura  dello
          Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito  di  cui
          al comma  1  e  che  sia  attestato  l'esito  positivo  del
          tirocinio.] 
              13. Per l'accesso alla professione  di  avvocato  e  di
          notaio l'esito positivo dello  stage  di  cui  al  presente
          articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini  del
          compimento del periodo di  tirocinio  professionale  ed  e'
          valutato per il medesimo periodo ai  fini  della  frequenza
          dei  corsi  della  scuola  di   specializzazione   per   le
          professioni legali, fermo il  superamento  delle  verifiche
          intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
          16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
              14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487,  nei  concorsi  indetti   dall'amministrazione   della
          giustizia,     dall'amministrazione     della     giustizia
          amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.   Per   i
          concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato
          l'esito positivo  del  periodo  di  formazione  costituisce
          titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 
              15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale  a
          di vice procuratore onorario. 
              16. All'articolo 5 della legge  21  novembre  1991,  n.
          374, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "2-bis.
          La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro
          che hanno svolto con esito positivo  lo  stage  presso  gli
          uffici giudiziari". 
              17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
          caso  consentito  l'apporto  finanziario  di  terzi,  anche
          mediante l'istituzione di apposite borse di  studio,  sulla
          base di specifiche convenzioni stipulate con i  capi  degli
          uffici, o loro delegati, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
              18. I capi degli uffici giudiziari di cui  al  presente
          articolo   quando   stipulano   le   convenzioni   previste
          dall'articolo 160;37 del decreto- legge 6 luglio  2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, devono tenere conto delle domande  presentate
          dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
              19. L'esito positivo  dello  stage  presso  gli  uffici
          della Giustizia amministrativa, come attestato a norma  del
          comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
          presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 
              20. La domanda di  cui  al  comma  3  non  puo'  essere
          presentata prima del decorso del termine di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1-quater e  1-quinquies
          dell'articolo 50 del citato decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114: 
              «Art. 50 Ufficio per il processo 
              1. - 1-ter. Omissis 
              1-quater.   Il    completamento    del    periodo    di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
          preferenza a parita' di merito, ai  sensi  dell'articolo  5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione.  Nelle   procedure   concorsuali   indette
          dall'amministrazione  della   giustizia   sono   introdotti
          meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
          acquisita  mediante  il  completamento   del   periodo   di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del citato comma 1-bis. 
              1-quinquies.  I  soggetti  che  hanno   completato   il
          tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni,  e  che  non  hanno  fatto  parte
          dell'ufficio per il  processo,  hanno  comunque  titolo  di
          preferenza a parita' di merito, ai  sensi  dell'articolo  5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione. 
              Omissis.»