Art. 256 
 
Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale  presso
  le Corti di appello 
 
  1.  Al  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 62, comma 1, dopo le  parole  «  definizione  dei
procedimenti », sono aggiunte le seguenti: « penali e  »  e  dopo  le
parole « Corti di appello » sono aggiunte le  seguenti:  «  ai  sensi
dell'articolo  132-bis,  comma  2,  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero »; 
    b) all'articolo 63, comma 1, le parole  «trecentocinquanta»  sono
sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta». 
  2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto  e'
adottato il decreto  di  cui  all'articolo  65,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per  la  rideterminazione  della
pianta organica  ad  esaurimento  dei  giudici  ausiliari  e  per  le
modalita' e i termini di presentazione delle domande. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 62, comma 1, e 63,
          comma 1, del citato decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 62 Finalita' e ambito di applicazione 
              1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti
          penali e civili, compresi quelli in  materia  di  lavoro  e
          previdenza, secondo le priorita' individuate dai presidenti
          delle Corti di  appello  ai  sensi  dell'articolo  132-bis,
          comma 2, delle norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
          transitorie del codice di procedura  penale  ovvero  con  i
          programmi  previsti  dall'articolo   37,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  si
          applicano le disposizioni del presente capo. 
              Omissis.» 
              «Art. 63 Giudici ausiliari 
              1. Ai fini  di  quanto  previsto  dall'articolo  62  si
          procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo
          di ottocentocinquanta. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo  65
          del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              «Art. 65 Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande
          per la nomina a giudici ausiliari 
              1. Entro due mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia,
          sentiti il  Consiglio  superiore  della  magistratura  e  i
          consigli  degli  ordini  distrettuali,  e'  determinata  la
          pianta organica ad esaurimento dei giudici  ausiliari,  con
          l'indicazione dei posti disponibili presso  ciascuna  Corte
          di appello. La pianta organica e' determinata tenendo conto
          delle pendenze e delle scoperture di organico  in  ciascuna
          Corte,  cui  puo'  essere  assegnato  un  numero  di  posti
          complessivamente non superiore al numero  di  quaranta  per
          ciascuna Corte. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le
          modalita' e i termini di presentazione della domanda per la
          nomina a giudice ausiliario nonche' i criteri di  priorita'
          nella nomina. E'  riconosciuta  preferenza  ai  fini  della
          nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parita' di titoli
          sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore eta'
          anagrafica con almeno cinque anni di  iscrizione  all'Albo.
          Della pubblicazione del decreto e'  dato  avviso  sul  sito
          internet del Ministero della giustizia. 
              Omissis.» 
          - Il testo del comma 5 dell'articolo 10  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 37.