Art. 259 bis 
 
Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del
  Corpo di polizia penitenziaria 
 
  1.  Al   fine   di   incrementare   l'efficienza   degli   istituti
penitenziari,  anche  in  conseguenza  della  situazione  determinata
dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti  non
riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e  allo  scopo  di  semplificare  e  di  velocizzare  le
medesime  procedure,  e'  autorizzata,  nei  limiti  delle   facolta'
assunzionali non soggette alla riserva dei posti  di  cui  al  citato
articolo 703, comma 1, lettera d), previste per  l'anno  2020  previa
individuazione delle cessazioni intervenute  entro  la  data  del  31
dicembre  2019  e  nei  limiti  del  relativo  risparmio  di   spesa,
determinati  ai  sensi  dell'articolo  66,  commi  9-bis  e  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in
via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli  idonei
del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di  allievo  agente
del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto  con
provvedimento  direttoriale  11  febbraio  2019,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per
la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della  prova
scritta del medesimo concorso.  Per  il  predetto  scorrimento  della
graduatoria  della  prova  scritta,  l'amministrazione  penitenziaria
procede alle assunzioni  previa  convocazione  per  gli  accertamenti
psicofisici e attitudinali  degli  interessati,  individuati  secondo
specifici criteri stabiliti con decreto del  Direttore  generale  del
personale  e  delle  risorse  del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della  giustizia,  che  tiene  conto  del
numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della  graduatoria
degli idonei e dell'ordine decrescente  del  voto  conseguito,  ferme
restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente. 
  2. Il corso di formazione  previsto  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  per  il  personale  assunto  ai
sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quello destinato  ai
vincitori del concorso pubblico a complessivi 754  posti,  elevati  a
938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile  e
femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11  febbraio  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18  del  5
marzo 2019, ha  la  durata  di  sei  mesi.  3.  All'attuazione  delle
disposizioni del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 703 del
          citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              «Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle  Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
              1. Nei concorsi  relativi  all'accesso  nelle  carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve di posti per i volontari in ferma  prefissata  sono
          cosi determinate: 
              a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
              b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
              c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
              d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
              e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; 
              [f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.] 
              1-bis.  I  posti  riservati  di   cui   al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
              Omissis.» 
              - Il testo dei commi 9-bis e 10  dell'articolo  66  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 259. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443  (Ordinamento  del
          personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
          dell'art. 14, comma 1, della legge  15  dicembre  1990,  n.
          395): 
              «Art. 6 Corsi  per  la  nomina  ad  agente  di  polizia
          penitenziaria 
              1. Gli allievi agenti del Corpo  dipoliziapenitenziaria
          frequentano presso le scuole un corso  di  durata  compresa
          tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La  durata  del
          corso e' stabilita, nei limiti anzidetti, con  decreto  del
          Ministro della giustizia. 
              2. Al termine del primo ciclo del  corso,  gli  allievi
          che abbiano ottenuto giudizio globale  di  idoneita'  sulla
          base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento
          e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al
          servizio di polizia penitenziaria sono nominati  agenti  in
          prova e vengono ammessi a  frequentare  il  secondo  ciclo,
          durante il quale sono sottopostiaselezione attitudinale per
          l'eventuale   assegnazione   a   servizi   che   richiedano
          qualificazione. 
              3. Gli agenti in prova che abbiano superato  gli  esami
          teorico-pratici  di  fine   corso   e   ottenuto   conferma
          dell'idoneita' al servizio di  polizia  penitenziaria  sono
          nominati agenti di  polizia  penitenziaria.  Essi  prestano
          giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la  graduatoria
          finale. 
              4. Gli agenti in prova che  non  abbiano  superato  gli
          esami di fine corso, sempre che abbiano  ottenuto  giudizio
          di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere  per  non
          piu'  di  una  volta  il  secondo  ciclo.  Al  termine   di
          quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se
          l'esito e' negativo, sono dimessi dal corso. 
              5. Gli allievi e gli agenti  in  prova,  per  tutta  la
          durata del corso, non possono essere impiegati  in  servizi
          di istituto, tranne i servizi funzionali  all'attivita'  di
          formazione.»