Art. 262 
 
 Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1 Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  in  considerazione
delle specifiche  e  straordinarie  esigenze  di  interesse  pubblico
connesse allo svolgimento delle attivita'  connesse  alla  Presidenza
italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonche' allo
sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi  e
delle nuove funzionalita' strumentali  all'attuazione  della  riforma
del bilancio  dello  Stato,  entro  il  31  dicembre  2020  avvia  le
procedure di reclutamento di 56 unita' di personale non  dirigenziale
da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e  dall'articolo  1,  comma  1130,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed
esame orale per l'accesso ai quali e' richiesto  il  possesso,  oltre
che del titolo di studio previsto per  il  profilo  professionale  di
inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche  di  almeno
uno  dei  seguenti  requisiti  pertinenti  ai  profili  professionali
richiesti: 
    a) dottorato di ricerca in materie giuridiche  o  economiche,  in
diritto europeo e internazionale, o  in  materia  di  contabilita'  e
bilancio; 
    b) master di secondo livello in materie giuridiche ed  economiche
concernenti il diritto europeo e internazionale, nonche'  in  materie
inerenti alla contabilita' e al bilancio anche ai fini dello sviluppo
e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi. 
  2. I bandi di selezione stabiliscono: 
    a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti; 
    b)  lo  svolgimento  di  un  esame  orale  del  candidato,  anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese,  nonche'
dell'eventuale  altra   lingua   straniera   tra   quelle   ufficiali
dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di  cui  al  «Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi
e secondo le modalita'  che  saranno  indicate  dall'Amministrazione,
anche mediante l'utilizzo di strumenti  informatici  e  digitali  nel
rispetto  dei  principi  inerenti  allo  svolgimento   in   modalita'
decentrata  e   telematica   delle   procedure   concorsuali   recate
dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilita'; 
    c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19  del
          decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019,  n.  41  (Misure
          urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria  e
          integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della
          liberta' di soggiorno dei cittadini italiani  e  di  quelli
          del  Regno  Unito,  in  caso  di  recesso  di  quest'ultimo
          dall'Unione europea): 
              «Art 19 Supporto all'attivita' internazionale 
              1. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma  586,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per  potenziare  le
          attivita'   a   supporto   dei    negoziati    europei    e
          internazionali, il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e' autorizzato, nel triennio 2019-2021,  in  aggiunta  alle
          vigenti facolta' assunzionali nel rispetto dei limiti della
          dotazione   organica,   a   bandire   apposite    procedure
          concorsuali e ad assumere  a  tempo  indeterminato  fino  a
          quarantacinque unita' di personale di alta professionalita'
          da  inquadrare  nel  profilo  di  area   terza,   posizione
          economica F3. Le procedure  concorsuali  di  cui  al  primo
          periodo si svolgono nel rispetto delle  previsioni  di  cui
          all'articolo 1, commi 300 e 360, della  legge  30  dicembre
          2018,   n.   145.   Agli   oneri   assunzionali   derivanti
          dall'attuazione della presente disposizione, pari  ad  euro
          220.000 per  l'anno  2019  e  ad  euro  1.965.000  annui  a
          decorrere   dall'anno   2020,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 365, lettera b), della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al  secondo
          periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del  predetto
          articolo 1. Per le  medesime  finalita'  di  cui  al  primo
          periodo, la dotazione finanziaria destinata  alle  esigenze
          di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.
          227, e' incrementata di 800.000  euro  per  ciascuno  degli
          anni del triennio 2019-2021.  Ai  relativi  oneri,  pari  a
          800.000 euro annui per ciascuno  degli  anni  dal  2019  al
          2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              Omissis.» 
                
              - Si riporta il testo del comma  1130  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «1130. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione  e
          messa a  regime  dei  sistemi  informativi  e  delle  nuove
          funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma  del
          bilancio dello Stato disposta dai  decreti  legislativi  12
          maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonche'  dalla
          legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e'  autorizzato,  in  aggiunta  alle  vigenti
          facolta'   assunzionali   e   nel   rispetto   del   limite
          dell'attuale dotazione organica, a  bandire,  nel  triennio
          2020-2022, apposite procedure concorsuali  pubbliche  e  ad
          assumere a tempo indeterminato undici unita'  di  personale
          di alta professionalita'  da  inquadrare  nell'area  terza,
          posizione economica F3. A tale fine e' autorizzata la spesa
          di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2021,  cui   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  188,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.»