Art. 208 
 
Sanzioni penali relative al Titolo VII (decreto legislativo 17  marzo
                     1995, n. 230, articolo 137) 
 
  1. L'esercizio delle pratiche di categoria A senza il nulla-osta di
cui all'articolo 51, comma 1, o in violazione delle condizioni e  dei
requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi  dell'articolo
50, comma 7, e' punito con l'arresto da sei mesi a  due  anni  e  con
l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro  50.000,00  euro.  La  violazione
delle prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con  l'arresto
da tre mesi ad un anno o con l'ammenda  da  euro  10.000,00  ad  euro
45.000,00. 
  2. L'esercizio delle pratiche di categoria B senza il nulla-osta di
cui all'articolo 52, comma 1, o in violazione delle condizioni e  dei
requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi  dell'articolo
50, comma 7, e' punito  con  l'arresto  da  due  a  sei  mesi  o  con
l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro  30.000,00.  La  violazione  delle
prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con l'arresto da  un
mese a quattro  mesi  o  con  l'ammenda  da  euro  3.000,00  ad  euro
20.000,00. 
  3. Chiunque effettua lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo  di
rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  54,
comma 1, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da
euro 30.000,00 a euro 150.000,00. La  violazione  delle  prescrizioni
dettate nell'autorizzazione e' punito con l'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00. 
  4. La violazione del divieto di cui all'articolo 54, comma 9, o  lo
svolgimento dell'attivita' di  cui  all'articolo  54,  comma  10,  in
assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni,  sono
puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda  da  euro
3.000,00 ad euro 15.000,00. 
  5. Chiunque effettua le attivita' di cui agli articoli 56, comma 1,
e 57, comma 1,  senza  le  richieste  autorizzazioni  e'  punito  con
l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro
60.000,00.    La    violazione     delle     prescrizioni     dettate
nell'autorizzazione, nonche' delle disposizioni di  cui  all'articolo
56, commi 3 e 4, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00. 
  6. La violazione della disposizione di cui all'articolo  58,  comma
1, e' punita con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda da  euro
60.000,00 ad euro 120.000,00. 
  7. Chiunque effettua una delle attivita' di  cui  all'articolo  59,
comma 1, senza il preventivo nulla-osta e' punito  con  l'arresto  da
sei mesi a due anni  o  con  l'ammenda  da  euro  30.000,00  ad  euro
60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta
e' punito con l'arresto da quattro mesi ad un anno o con l'ammenda da
euro 15.000,00 ad euro 45.000,00. 
  8. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la  revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento  dell'attivita'  in   assenza   dei   prescritti   titoli
autorizzatori.