Art. 174. (Art. 176 e 178 T. U. 1926). Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.