(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 121)
 
                              Art. 121 
 
             (Ordinanza di regolamento della competenza) 
 
 
  1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza  con
ordinanza. 
 
 
  2. L'ordinanza di regolamento e' pubblicata entro  sessanta  giorni
dalla conclusione della camera di  consiglio  nella  quale  e'  stata
deliberata ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria  delle
sezioni riunite.