(Allegato B-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
  Nessuno potra' aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffe'
od altri stabilimenti o negozi in cui vendasi o  si  smerci  vino  al
minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, ne' sale  pubbliche  di
bigliardo o per  altri  giuochi  leciti,  senza  averne  ottenuta  la
permissione.