Art. 36. La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui s'intende aprire l'esercizio. Il sindaco, raccolto il voto della giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la domanda all'autorita' politica del circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal prefetto.