(Allegato B-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  In occasione di feste, fiere, mercati  ed  altre  di  straordinario
concorso di persone, l'autorita' locale di  pubblica  sicurezza  puo'
concedere licenze temporanee per tali  esercizi  per  il  solo  tempo
pero' dello straordinario concorso.