(Allegato B-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
  La licenza e' personale; nessuno puo' cederla ad altri a  qualsiasi
titolo, ne' puo' far valere l'esercizio per interposta  persona,  ne'
aprire o tenere aperto piu' di uno dei prementovati  esercizi,  senza
apposita licenza dell'Autorita' politica del circondario.