(Allegato B-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  Gli albergatori, osti e  locandieri  hanno  obbligo  di  inscrivere
giornalmente  nel  registro,  conforme  al  modulo  determinato   per
regolamento,  tutte   le   persone   che   alloggieranno   nei   loro
stabilimenti. Tale registro,  a  semplice  richiesta,  dovra'  essere
esibito agli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza.