(Allegato B-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  In  questi  stabilimenti   e   nell'alloggio   dell'esercente,   in
comunicazione coi medesimi, sara' sempre facoltativo  agli  uffiziali
di pubblica sicurezza di procedere in qualunque ora  a  visite  e  ad
ispezioni.