(Allegato B-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
  Il  prefetto  e  l'Autorita'  politica  del   circondario   possono
ordinare, in via amministrativa, la sospensione da uno ad otto giorni
di  quegli  esercizi  nei  quali  fossero  seguiti  tumulti  o  gravi
disordini. 
 
  Gli uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza, che si trovassero
presenti in occasione di tali tumulti o gravi disordini, avranno pure
la facolta' di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio  delle
pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.