Art. 45. Il prefetto e l'Autorita' politica del circondario possono ordinare, in via amministrativa, la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini. Gli uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza, che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti o gravi disordini, avranno pure la facolta' di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.