(Allegato B-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
  Gli albergatori, gli osti ed i locandieri e le persone  contemplate
nell'articolo  precedente,   devono,   entro   24   ore,   denunziare
all'uffizio locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza delle
persone cui  avranno  dato  alloggio,  trasmettendogliene  un  elenco
conforme al modulo determinato con regolamento.