Art. 47. Gli albergatori, gli osti ed i locandieri e le persone contemplate nell'articolo precedente, devono, entro 24 ore, denunziare all'uffizio locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza delle persone cui avranno dato alloggio, trasmettendogliene un elenco conforme al modulo determinato con regolamento.