Articolo 185 
                       Ordinazione e pagamento 
 
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita,  mediante  il
mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere  al
pagamento delle spese. 
 
2. Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal  dipendente  dell'ente
individuato dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle  leggi
vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: 
   a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; 
   b) la data di emissione; 
   c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul
quale  la  spesa  e'   allocata   e   la   relativa   disponibilita',
distintamente per competenza o residui; 
   d) la codifica; 
   e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa,
del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonche',  ove  richiesto,
il relativo codice fiscale o la partita IVA; 
   f) l'ammontare della somma  dovuta  e  la  scadenza,  qualora  sia
prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; 
   g) la causale e gli estremi  dell'atto  esecutivo,  che  legittima
l'erogazione della spesa; 
   h) le eventuali modalita' agevolative di  pagamento  se  richieste
dal creditore; 
   i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. 
   3. Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla
sussistenza  dell'impegno  e   della   liquidazione,   dal   servizio
finanziario,   che   provvede    altresi'    alle    operazioni    di
contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. 
 
   4.  Il  tesoriere  effettua  i  pagamenti  derivanti  da  obblighi
tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento,  e
da altri  obblighi  di  legge,  anche  in  assenza  della  preventiva
emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni  e
comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale  emette  il
relativo mandato ai fini della regolarizzazione.