ART. 73 (R)
       (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

     1.  In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma
  1,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
  aprile  1986,  n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette
  all'ufficio  finanziario  le  sentenze,  i decreti e gli altri atti
  giudiziari   soggetti   ad   imposta  di  registro  ai  fini  della
  registrazione.   L'ufficio  finanziario  comunica  gli  estremi  di
  protocollo  e  di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione
  nei  casi  di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri
  casi.  L'ufficio  annota  questi  dati in calce all'originale degli
  atti.
     2.  La  trasmissione  dei  documenti  avviene  secondo le regole
  tecniche   telematiche   stabilite  con  decreto  dirigenziale  del
  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
  Ministero  della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente
  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di
  attuazione.
 
          Note all'art. 73:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986,  n.  131  recante "Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta di registro". E' stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  30 aprile  1986,  n.  99. Il testo dell'art. 10,
          comma 1, lett. c), recita:
              "1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
                a) b) (omissis);
                c) i  cancellieri  e  i  segretari per le sentenze, i
          decreti  e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla
          cui  formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro
          funzioni.".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445  recante:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa.   (Testo   A)"   e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
          42, supplemento ordinario.