ART. 73 (R) (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari) 1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti. 2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.
Note all'art. 73: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro". E' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99. Il testo dell'art. 10, comma 1, lett. c), recita: "1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: a) b) (omissis); c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.