Articolo 138
      Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico

  1.  Su  iniziativa  del  direttore regionale, della regione o degli
altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata
all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le
soprintendenze  e  gli  uffici  regionali  e  provinciali,  valuta la
sussistenza  del  notevole  interesse pubblico degli immobili e delle
aree  di cui all'articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole
interesse  pubblico.  La  proposta  e'  motivata con riferimento alle
caratteristiche   storiche,   culturali,  naturali,  morfologiche  ed
estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato
e  valore  identitario  del  territorio  in  cui ricadono o che siano
percepite  come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le
misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3.
  2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono
dirette   a   stabilire   una   specifica   disciplina  di  tutela  e
valorizzazione,   che  sia  maggiormente  rispondente  agli  elementi
peculiari   e  al  valore  degli  specifici  ambiti  paesaggistici  e
costituisca   parte   integrante   di   quella   prevista  dal  piano
paesaggistico.