Articolo 139
           Partecipazione al procedimento di dichiarazione
                   di notevole interesse pubblico

  1.  La  proposta della commissione per la dichiarazione di notevole
interesse  pubblico  di  immobili  ed  aree, corredata dalla relativa
planimetria  redatta  in  scala  idonea alla loro identificazione, e'
pubblicata  per  novanta  giorni  all'albo  pretorio  e  depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
  2.  Dell'avvenuta  proposta  e relativa pubblicazione e' data senza
indugio  notizia  su  almeno  due  quotidiani  diffusi  nella regione
territorialmente  interessata,  nonche' su un quotidiano a diffusione
nazionale  e,  ove  istituiti,  sui  siti informatici della regione e
degli  altri  enti  pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli
immobili o le aree da assoggettare a tutela.
  3.  Entro  i  sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione
all'albo  pretorio  della  proposta  della  commissione, i comuni, le
citta'  metropolitane,  le  province,  le  associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio  1986,  n.  349  e  gli  altri  soggetti  interessati  possono
presentare  osservazioni  alla  regione,  che ha altresi' facolta' di
indire un'inchiesta pubblica.
  4.  Successivamente  agli  adempimenti  di cui ai commi 1, 2 e 3 la
regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo
136,   comunica   l'avvio   del   procedimento  di  dichiarazione  al
proprietario,  possessore  o  detentore del bene, nonche' alla citta'
metropolitana o al comune interessato.
  5.  La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi,
anche  catastali, identificativi dell'immobile, la proposta formulata
dalla  commissione,  nonche' l'indicazione dei conseguenti obblighi a
carico del proprietario, possessore o detentore.
  6.   Entro   sessanta   giorni   dalla   data  di  ricezione  della
comunicazione  di  cui  al  comma  4,  il  proprietario, possessore o
detentore dell'immobile puo' presentare osservazioni alla regione.
 
          Nota all'art. 139:
              - L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
          "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di  danno ambientale", pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986, dispone:
              "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a  carattere  nazionale  e quelle presenti in almeno cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  sulla  base delle finalita' programmatiche e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto,  nonche' della continuita' dell'azione e della sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per  l'ambiente  da  esprimere  entro  novanta giorni dalla
          richiesta.  Decorso  tale  termine  senza che il parere sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
              2.  Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione  del  Consiglio  nazionale  per l'ambiente, le
          terne  di  cui  al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
          effettua,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni,  secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
          ne informa il Parlamento".