Articolo 140
            Dichiarazione di notevole interesse pubblico
                   e relative misure di conoscenza

  1.  La  regione,  sulla  base  della  proposta  della  commissione,
esaminate  le  osservazioni  e tenuto conto dell'esito dell'eventuale
inchiesta  pubblica,  emana  il  provvedimento  di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e
b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.
  2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
degli  immobili  indicati  alle  lettere a) e b) dell'articolo 136 e'
altresi'   notificato   al   proprietario,  possessore  o  detentore,
depositato  presso il comune, nonche' trascritto a cura della regione
nei registri immobiliari.
  3.  I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
nel Bollettino Ufficiale della regione.
  4.  Copia  della  Gazzetta  Ufficiale e' affissa per novanta giorni
all'albo   pretorio  di  tutti  i  comuni  interessati.  Copia  della
dichiarazione   e  delle  relative  planimetrie  resta  depositata  a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.